L’interpretazione autentica non può ampliare il tracciato della strada vicinale (TAR Toscana n. 700 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra interpretazione autentica la deliberazione consiliare che, sotto tale qualificazione, assegni alla strada vicinale ad uso pubblico un tracciato diverso e più esteso di quello ricavabile dal dato testuale del provvedimento originario. L’ente che dia prevalenza assoluta e immotivata al solo dato metrico, recependo una relazione tecnica di parte senza autonoma istruttoria, esercita un’attività novativa delle fonti, con effetti retroattivi sulla qualificazione del bene e sui procedimenti in corso. Tale modo di procedere configura sviamento di potere ed è annullabile, dovendo il Comune o riesercitare correttamente il potere interpretativo con rinnovata istruttoria, o seguire l’ordinario iter di ricognizione e riclassificazione.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni attraversati da un tratto di strada bianca, hanno impugnato la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha fornito l’interpretazione autentica di una precedente delibera del 2001 che aveva inserito la strada vicinale “S. Angelo – Monteano” nel consorzio delle strade vicinali. La delibera del 2001 indicava la lunghezza complessiva in 9,7 chilometri e individuava il termine del ramo nel Podere Piancornello.
Con l’atto impugnato il Comune, recependo una relazione tecnica elaborata da uno studio privato per i Consorzi stradali e prodotta in un contenzioso tributario pendente, ha definito il tracciato facendo prevalere il dato metrico e collocando il punto finale oltre il Podere Piancornello, riservandosi di estendere ulteriormente il percorso. I ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere, difetto di istruttoria, sviamento e difetto di motivazione; le controparti hanno eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per difetto d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo: l’azione non investe la natura pubblica o privata del tratto stradale, ma il corretto esercizio del potere, avendo il Comune oltrepassato i limiti dell’attività interpretativa. Parimenti sussiste l’interesse, perché la delibera è innovativa rispetto al 2001, al di là dello schermo formale dell’interpretazione autentica, con effetti retroattivi estendibili al contenzioso tributario.
Nel merito, il Collegio rileva che nella delibera del 2001 le due indicazioni — il chilometraggio totale e il luogo di termine in località Piancornello — non coincidono. Il Comune ha risolto il contrasto rifacendosi alla sola misurazione del tracciato contenuta nella relazione dello studio privato, dando prevalenza assoluta e immotivata all’elemento metrico.
Tale scelta non è sorretta da alcuna spiegazione sulle ragioni per cui il dato testuale, secondo le intenzioni del Consiglio di allora, dovesse essere interpretato in senso estensivo. Il Comune non ha indagato la volontà dell’organo al momento dell’adozione della delibera del 2001, limitandosi a fare propria la relazione tecnica di parte elaborata in tempi recenti. L’estensione così conferita alla strada non appare giustificata dalla funzione propria di una strada vicinale, che è quella di congiungere luoghi fisicamente individuabili.
Il Collegio conclude che l’attività posta in essere esula dai limiti dell’attività interpretativa e concretizza un’attività novativa diretta a incidere in via retroattiva sulla qualificazione del tratto di strada, rendendola applicabile a fatti antecedenti e a procedimenti amministrativi e giudiziari già in essere. Ciò integra lo sviamento di potere denunciato, assorbente ogni altro profilo.
La delibera è dunque annullata. In esecuzione, il Comune dovrà o riesercitare correttamente il potere interpretativo sulla base di una rinnovata e approfondita istruttoria, o procedere secondo l’iter ordinario di ricognizione e riclassificazione delineato con la delibera di Giunta n. 50 del 5 aprile 2024. Le spese seguono la soccombenza delle parti costituite, con compensazione verso la società non costituita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.