Graduatorie concorsuali e scorrimento già perfezionato: irrilevante lo ius superveniens (TAR Puglia n. 635 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo scorrimento di una graduatoria concorsuale si perfeziona con il provvedimento con cui l’amministrazione, in via di autotutela, ne dispone l’utilizzo per la copertura dei posti. Una volta che tale determinazione sia stata adottata e sia divenuta esecutiva, la sopravvenuta normativa che limita la validità temporale delle graduatorie anteriori al 2012 non è applicabile, perché priva di efficacia retroattiva rispetto a un effetto già consolidatosi. Il diniego di assunzione fondato su tale ius superveniens è pertanto illegittimo e va annullato. La cessazione della materia del contendere presuppone un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato; la sopravvenuta carenza di interesse consegue alla dichiarazione della parte che, prima della decisione, rinunci alla pronuncia.

Il Fatto

Due candidati, collocati al decimo e all’undicesimo posto della graduatoria di un concorso indetto da un Comune per l’assunzione di agenti di polizia locale e approvata nel 2004, impugnavano la deliberazione di Giunta con cui un altro Comune aveva individuato, per la copertura di due posti di pari categoria, la graduatoria di un terzo ente, più recente, anziché quella in cui essi figuravano. La scelta era stata operata in applicazione del regolamento comunale sui concorsi, che privilegiava il criterio della vetustà della graduatoria.

Nelle more del giudizio il Comune, in via di autotutela, annullava parzialmente quella deliberazione e disponeva di attingere proprio alla graduatoria del 2004. Il TAR respingeva il separato ricorso proposto contro tale autotutela, decisione confermata in appello dal Consiglio di Stato. Il Comune, tuttavia, negava poi l’assunzione eccependo la sopravvenuta scadenza delle graduatorie anteriori al 2012. Da qui i motivi aggiunti e la questione decisa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso introduttivo e lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.: l’autotutela aveva pienamente soddisfatto la pretesa dei ricorrenti. Richiama il principio per cui la pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito quando la sopravvenuta attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla decisione (Cons. Stato, Sez. V, n. 823 del 2024).

Quanto al ricorso incidentale condizionato degli intervenienti, il Tribunale ne rileva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., avendo gli stessi dichiarato di non avere più interesse alla decisione dopo la definizione dell’appello. Il giudice non ha potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio conferma l’ordinanza cautelare e ritiene fondata la censura. La delibera di autotutela del dicembre 2018 aveva già disposto l’utilizzo della graduatoria del 2004, con espressa clausola di immediata esecutività. Lo scorrimento era dunque perfezionato prima dell’entrata in vigore delle leggi che hanno esteso la validità delle sole graduatorie successive al 2012.

Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 241 del 2018) sulla ratio dei limiti temporali di efficacia delle graduatorie, il TAR esclude l’applicabilità dello ius superveniens: la limitazione opera per il futuro e non incide su effetti già consolidatisi. La nota comunale di diniego è pertanto illegittima e viene annullata. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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