Silenzio sull’accesso alle misure di accoglienza del richiedente Dublino (TAR Toscana n. 701 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento della Prefettura sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale integra illegittimo silenzio e va accertato con le forme degli artt. 31 e 117 c.p.a. Le misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015 si applicano anche ai richiedenti soggetti al procedimento di determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento UE 604/2013, poiché l’art. 1 del medesimo decreto non discrimina in base alla fase del procedimento, rilevando solo la presentazione della domanda di protezione internazionale. Il decreto di trasferimento non notificato e non eseguito costituisce atto meramente interlocutorio e non esaurisce il procedimento. L’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi espressamente e con provvedimento motivato, a garanzia dell’interesse legittimo del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha presentato istanze di accesso alle misure di accoglienza presso la Prefettura, che non ha dato alcun riscontro. Ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento.
Nel corso del giudizio la Prefettura, in riscontro a ordinanza istruttoria, ha depositato una relazione dalla quale emerge che il ricorrente aveva presentato domanda anche in un altro Stato membro, che l’Unità Dublino aveva disposto il trasferimento e che tanto escluderebbe, secondo l’Amministrazione, l’obbligo di accoglienza perché non sarebbe pendente il procedimento dinanzi alla Commissione territoriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via preliminare che solo in seguito all’ordinanza istruttoria la Prefettura ha rappresentato l’esistenza del decreto di trasferimento, che per quanto consta non è stato notificato al richiedente. Tale riscontro è qualificato come atto meramente interlocutorio e non come provvedimento conclusivo del procedimento avviato con l’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza.
La inerzia procedimentale è quindi sussistente. L’istanza di immissione nel circuito di assistenza non ha ottenuto alcun espresso riscontro e, in mancanza di un termine diverso, si applica il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, secondo l’orientamento già espresso dal Tribunale (TAR Toscana, Sez. II, n. 987 del 2024). Non ricorre invece l’inerzia esclusa quando la Prefettura abbia comunicato l’inserimento in apposita lista d’attesa (TAR Toscana, Sez. II, n. 472 del 2024).
Il Collegio esclude che l’esclusione dell’inerzia possa fondarsi su una valutazione negativa espressa solo in giudizio. L’Amministrazione deve manifestare la propria volontà in sede procedimentale mediante provvedimento motivato, perché il richiedente ha interesse al corretto esercizio del pubblico potere.
Sul piano sostanziale decisiva è la lettura dell’art. 1 del d.lgs. n. 142/2015, che applica le misure di accoglienza anche ai richiedenti soggetti al Regolamento UE 604/2013. La norma non discrimina in base alla fase del procedimento e rileva solo la presentazione della domanda. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (TAR Toscana, Sez. II, n. 1301 del 2018) e la CGUE, Sez. IV, n. 179/11, secondo cui l’obbligo di concedere le condizioni minime di accoglienza cessa solo al momento del trasferimento effettivo, non documentato nel caso di specie.
Il ricorso è pertanto accolto. È ordinato alla Prefettura di pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione, con nomina del Direttore del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione quale Commissario ad acta per l’ulteriore termine di trenta giorni. Spese compensate; onorario liquidato in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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