Estinzione anticipata del prestito e rata non dovuta riparto onere della prova (ABF Collegio di Torino n. 3097 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la parte ricorrente ha rimborsato l’importo risultante dal conteggio di estinzione anticipata e l’intermediario ha confermato l’avvenuta estinzione del finanziamento, nulla è più dovuto alla banca. L’importo accreditato al cliente dopo la chiusura del rapporto non è però dovuto se l’intermediario prova che si tratta di una somma mai incassata, frutto della sovrapposizione dei flussi del sistema. In applicazione dell’art. 2697 c.c., il rischio della mancata prova del fatto controverso grava sulla parte che lo ha affermato. Il danno non patrimoniale da stress e disagio è risarcibile solo se deriva dalla lesione di diritti inviolabili, supera la soglia di tolleranza e non si sostanzia in meri fastidi, con onere di allegazione e prova a carico del ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente aveva sottoscritto con l’intermediario un prestito personale nel gennaio 2021, con importo totale del credito di € 54.800,00 da restituirsi in 120 rate. Su sua richiesta la banca rilasciava il conteggio di estinzione anticipata, che la cliente riteneva di aver adempiuto con un bonifico dell’importo dovuto. Ricevuta conferma dell’avvenuta estinzione del debito, la ricorrente vedeva poi avanzare dall’intermediario ulteriori richieste di pagamento, anche tramite contatti telefonici insistenti, e riceveva un accredito a proprio favore seguito da domande di restituzione di somme diverse e non coerenti.

La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’avvenuta estinzione definitiva del finanziamento e il risarcimento dei danni subiti in termini di stress e tempo perso. L’intermediario, costituendosi, ha ricostruito la vicenda sostenendo di aver tenuto un comportamento corretto e trasparente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la richiesta sembrerebbe presupporre una domanda relativa all’accertamento del quantum dovuto. Nel merito, ha deciso sulla base delle interlocuzioni tra le parti: è incontroverso che la ricorrente abbia rimborsato l’importo risultante dal conteggio estintivo trasmessole dall’intermediario e che, dopo il pagamento, le sia stata confermata l’estinzione del finanziamento. Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza che nulla sia più dovuto alla resistente.

Il Collegio ha poi esaminato la posizione contabile del rapporto. Il conteggio di estinzione era stato calcolato considerando il pagamento della rata n. 52 già scaduta, e il pagamento dell’importo di € 33.590,23 era avvenuto il 19 settembre 2025, quindi dopo la data indicata nel conteggio stesso. Nelle more, non risultando ancora contabilizzato il pagamento di chiusura, la rata n. 53 era stata più volte presentata al pagamento e, in fase di riscossione, il sistema dell’intermediario l’aveva fatta figurare come “pagata”. Su questa base la banca aveva disposto in favore della cliente un accredito di € 626,66.

Secondo il Collegio, l’intermediario ha provato che l’importo accreditato dopo l’estinzione anticipata non era dovuto, trattandosi di una somma mai pagata alla resistente: la rata risultava poi insoluta. I calcoli dell’intermediario sono stati quindi ritenuti corretti, con conseguente infondatezza della domanda principale.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ne ha rilevato l’assorbimento per effetto della conclusione sulla domanda principale, ma ha comunque richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 26792 dell’11 novembre 2008: il danno non patrimoniale è risarcibile, fuori da espressa previsione di legge, solo se deriva dalla lesione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, purché la lesione sia grave e il danno non sia futile. Richiamata la regola dell’art. 2697 c.c., il Collegio ha osservato che la ricorrente nulla ha allegato in ordine al pregiudizio, limitandosi a dichiarare che la situazione le recava disagio e stress, senza produrre comunicazioni inerenti al recupero del credito né evidenze delle telefonate, salvo una comunicazione non leggibile e uno screenshot delle richieste di non essere contattata.

Il ricorso è stato pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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