Interrogatorio di garanzia e obbligo di trasmissione al riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 621 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294, cod. proc. pen. rientra tra gli elementi favorevoli sopravvenuti che l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone di trasmettere al Tribunale del riesame soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse. La valenza caducatoria dell’atto, idonea a determinare l’inefficacia della misura cautelare ai sensi del comma 10, deve essere specificamente indicata dalla parte nel ricorso al Tribunale del riesame. Non integra violazione dell’obbligo di trasmissione la mancata allegazione del verbale da parte del difensore che abbia diritto di ottenerne copia, trattandosi di documentazione di un atto avvenuto in presenza della difesa. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente impugna, tramite il difensore, l’ordinanza con cui è stata confermata la custodia cautelare in carcere per il delitto di detenzione a fini di cessione di oltre settantasette chilogrammi lordi di hashish, sostanza trasportata all’interno dell’autovettura da lui guidata.

Con un unico motivo deduce la violazione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e la conseguente inefficacia della misura cautelare a norma del successivo comma 10, per non essere stato trasmesso al Tribunale il verbale dell’interrogatorio reso dall’indagato ex art. 294, cod. proc. pen.. Sostiene che tale atto costituisce per sua natura elemento sopravvenuto e favorevole, che non è possibile valutarne preventivamente il contenuto, che l’ordinanza lo ha ritenuto privo di elementi utili in modo apodittico e che, essendo la nomina del difensore intervenuta quando gli atti erano già stati restituiti al Pubblico ministero e non erano più ostensibili, non ha potuto acquisire e produrre il verbale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara l’impugnazione inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’interrogatorio di garanzia rientra tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità procedente al Tribunale del riesame, solo quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato. Non basta, dunque, la natura difensiva dell’atto, nè la sua collocazione cronologica, se l’esito si risolve nella mera contestazione delle accuse.

Il Collegio aggiunge che la valenza dell’atto, idonea a comportare la caducazione della misura cautelare, deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al Tribunale del riesame. Sul punto richiama il precedente Sez. 4, n. 12896 del 13/02/2019, Fusco, Rv. 275574.

Nel caso concreto il Tribunale ha correttamente rilevato che il contenuto dell’interrogatorio era già noto attraverso la sintesi effettuata dal giudice nell’ordinanza cautelare oggetto di riesame. Rispetto a quella esposizione, il difensore e l’indagato non hanno addotto alcuna circostanza ulteriore obiettivamente favorevole. A conferma di tale rilievo, il difensore avrebbe potuto acquisire il verbale e produrlo, trattandosi di documentazione di un atto avvenuto in presenza della difesa, quantunque rappresentata da un diverso avvocato, e sussistendo il diritto di averne copia.

L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamata la Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000. La somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti, è fissata in tremila euro. La Corte dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *