Cessazione della materia del contendere per autotutela satisfattiva nel subentro ERP (TAR Lombardia n. 2421 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi abitativi pubblici, l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego di subentro nell’assegnazione, seguito dall’accoglimento dell’istanza, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., qualora risulti pienamente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata con il ricorso. L’esito satisfattivo conseguito in pendenza di giudizio rende superfluo l’esame delle censure di violazione della normativa regionale e regolamentare, atteso che l’interesse alla decisione di merito viene meno. La peculiarità della questione e l’esercizio dell’autotutela in conformità a un orientamento giurisprudenziale successivo al provvedimento impugnato giustificano la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, residente dall’età di quattro anni in un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato al padre e successivamente alla madre, chiedeva il subentro nell’assegnazione ai sensi dell’art. 21 del R.R. 4/2017, dopo l’uscita volontaria della madre dal nucleo familiare. Il Comune di Milano rigettava l’istanza con provvedimento del 03/04/2024, rilevando la mancanza del requisito di permanenza nei servizi abitativi pubblici di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), R.R. 4/2017, in ragione della comproprietà, fino al 29/06/2016, di un immobile realizzato con contributi pubblici riscattato dal nonno nel 1977.
L’istanza di riesame del 10/05/2024 veniva respinta con provvedimento del 22/05/2024, avverso il quale il ricorrente proponeva ricorso al TAR deducendo violazione di legge, con riferimento agli artt. 22 e 23 della L.R. 16/2016 e agli artt. 7, 21 e 25 del R.R. 4/2017, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e travisamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in prossimità dell’udienza di discussione, il Comune di Milano aveva depositato il provvedimento con cui, riesaminando d’ufficio l’istanza di subentro alla luce dell’orientamento del TAR Lombardia, aveva annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il rigetto e accolto la domanda di subentro, disponendo la voltura del contratto di locazione in favore del ricorrente.
Tale determinazione ha integralmente satisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, rendendo non più necessaria una pronuncia nel merito delle censure proposte. La Corte ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla fondatezza del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità della vicenda e la circostanza che l’amministrazione aveva esercitato il potere di autotutela conformandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidatosi solo in epoca successiva all’adozione del provvedimento impugnato, escludendo così una soccombenza in senso tecnico. È stata infine confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, demandando a separato provvedimento la liquidazione delle competenze del difensore.
Nota della Redazione
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