La censura dell’omesso esame non può veicolare la rivalutazione del materiale istruttorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 21955 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, non raggiungendo la soglia del “minimo costituzionale”. L’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può riguardare l’argomentazione della parte che svolge le proprie tesi difensive manifestando il proprio pensiero sulle conseguenze di un fatto. È inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di legittimità, miri a una rivalutazione dei fatti e del complesso istruttorio già operata dal giudice di merito.
Il Fatto
La società creditrice insinuava al passivo del fallimento un credito di oltre un milione e ottocentomila euro. Esclusa in prima battuta dal giudice delegato, proponeva opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 l.f. Il Tribunale, rilevata la legittimità dell’eccezione di carenza dei fatti costitutivi del credito sollevata dalla curatela, accoglieva solo parzialmente la domanda, ammettendo la società al passivo per un importo sensibilmente inferiore a quello richiesto.
La creditrice parzialmente vittoriosa impugnava il decreto in Cassazione con tre motivi: il primo per motivazione apparente (artt. 132, secondo comma, n. 4, e 135, quarto comma, c.p.c.); il secondo per violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; il terzo per omesso esame di un fatto decisivo. Il fallimento non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato. Il provvedimento impugnato, pur esteso, dava conto in modo comprensibile dell’iter logico-giuridico seguito: la creditrice non aveva allegato né documentato il titolo giustificativo delle somme richieste a titolo di anticipi, e le clausole contrattuali richiamate deponevano in senso contrario alla pretesa. La motivazione non era pertanto apparente, essendo agilmente controllabile nella sua esattezza e logicità.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Sotto l’apparente invocazione del vizio di violazione di legge, la ricorrente tentava di ottenere una nuova disamina dei documenti e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il motivo che sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento dell’istruttoria.
Anche il terzo motivo non ha trovato accoglimento. La doglianza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, non può essere utilizzata per censurare la mancata adesione alle tesi difensive della parte o per contestare le conseguenze probatorie tratte dal giudice dai documenti prodotti, i quali, per il principio di acquisizione, ben possono fornire elementi contrari all’interesse di chi li ha prodotti.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese, in assenza di costituzione del fallimento intimato.
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Nota della Redazione
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