Periculum in mora non dimostrato dal generico riferimento a finanziamento IPCEI: respinta la sospensiva (TAR Puglia n. 161 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, la valutazione del requisito del periculum in mora non può fondarsi su riferimenti generici e non verificabili. La mera allegazione dell’inserimento di un’iniziativa imprenditoriale in un programma di finanziamento comunitario o nazionale, quale il Programma IPCEI, non integra di per sé un’urgenza concreta e attuale, ove manchino puntuali indicazioni, suscettibili di obiettivo riscontro, in ordine ai tempi e alle modalità di erogazione delle risorse. In tali casi, la domanda cautelare va respinta, ferma restando la possibilità per il ricorrente di richiedere, con istanza motivata, la trattazione prioritaria del merito.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato un’istanza di PAUR per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agri/fotovoltaico nei comuni di Lequile e Galatina. Il Dirigente del Servizio tutela ambientale e transizione ecologica della Provincia di Lecce ha archiviato l’istanza con provvedimento del dicembre 2025. A seguito della conferma dell’archiviazione, la società ha impugnato gli atti innanzi al TAR Puglia, deducendone l’illegittimità.

Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la società ha altresì chiesto la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, evidenziando l’urgenza di definire la procedura autorizzatoria. A sostegno dell’istanza, ha rappresentato che l’impianto sarebbe stato funzionale a una più ampia iniziativa finanziata nell’ambito di un programma comunitario per l’idrogeno. Si sono costituiti il Ministero dell’Ambiente e la Provincia, mentre i comuni interessati non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente inquadrato la fattispecie, rilevando che la causa ha ad oggetto interessi pretensivi. In tale contesto, il Tribunale ha scrutinato la sussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora, richiamando il paradigma di cui all’art. 55 cod. proc. amm..

La società ricorrente, per dimostrare l’urgenza, aveva fatto leva sull’inserimento dell’iniziativa nel Programma IPCEI denominato “Hy2Infra – Idrogeno 3”, finalizzato al sostegno di progetti strategici autorizzati dalla Commissione europea. Sul punto, il Collegio ha osservato come tale allegazione fosse priva di puntuali riferimenti ai tempi e alle modalità di erogazione del finanziamento, elementi necessari per comprovare l’attualità e la concretezza del pregiudizio lamentato.

Il mero richiamo al programma di finanziamento è stato, pertanto, ritenuto inidoneo a integrare le concrete ragioni di urgenza richieste dalla giurisprudenza in materia cautelare. La mancanza di elementi oggettivi di verifica ha condotto il Tribunale ad affermare l’insussistenza del requisito del _periculum in mora_ e a respingere la domanda incidentale.

Il TAR ha infine precisato che il rigetto dell’istanza cautelare non preclude alla società di chiedere, con una motivata istanza di prelievo, la fissazione prioritaria del merito, purché supportata da puntuali risultanze documentali. Le spese della fase cautelare sono state compensate, tenuto conto della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *