Prelievo latte, atti di riscossione illegittimi verso il chiamato all’eredità (TAR Veneto n. 510 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mero chiamato all’eredità non è legittimato passivo della pretesa creditoria riferita al de cuius: solo l’erede, per effetto di accettazione espressa o tacita, subentra nelle posizioni giuridiche attive e passive del defunto. Spetta al creditore che agisce per il recupero dei debiti ereditari provare la qualità di erede del soggetto attinto, non essendo sufficiente la sola delazione successoria né la notifica della cartella o dell’intimazione, che non equivale ad actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ. La legittimazione del chiamato a stare in giudizio in rappresentanza dell’eredità presuppone il possesso dei beni ereditari ex art. 486 cod. civ. Ove il credito afferisca a prelievi supplementari latte risalenti a annate collocate tra il 1995/1996 e il 2000/2001, la pretesa è comunque estinta per prescrizione, anche applicando il termine decennale depurato dei periodi di sospensione di legge.
Il Fatto
I ricorrenti, chiamati all’eredità di un soggetto deceduto nel novembre 2019, hanno impugnato due intimazioni di pagamento notificate loro nell’aprile e nel maggio 2022, con le quali l’agente della riscossione ha richiesto, rispettivamente, euro 994.760,89 ed euro 996.369,86 a titolo di residuo ruolo AGEA ex D.L. n. 27/2019, in riferimento a una cartella asseritamente notificata nel dicembre 2018 e afferente al prelievo supplementare per la produzione del latte per le annate dal 1995/1996 al 2000/2001.
I ricorrenti hanno dedotto di non avere mai accettato l’eredità, avendo anzi formalizzato rinuncia con atto notarile del maggio 2022, e hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del credito e ulteriori vizi degli atti. Hanno proposto anche domanda risarcitoria. L’Amministrazione e l’agente della riscossione non si sono costituiti e non hanno prodotto gli atti richiesti in sede cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso riconoscendo fondata, con efficacia assorbente, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. La mera qualità di chiamato all’eredità non abilita il destinatario a ricevere atti impositivi o di riscossione, poiché solo l’erede subentra nelle posizioni giuridiche del de cuius. Spetta dunque al creditore provare la qualità di erede, per accettazione espressa o tacita, non potendosi desumere tale qualità dalla sola delazione successoria.
Il Collegio richiama l’insegnamento per cui il creditore che agisce per il recupero dei debiti del de cuius deve provare la legittimazione passiva della controparte (Cons. Stato, sez. VI, n. 2283 del 2024). Rileva inoltre che la legittimazione del chiamato a stare in giudizio presuppone il possesso dei beni ereditari ex art. 486 cod. civ., circostanza né allegata né provata. La notifica della cartella o dell’intimazione non equivale ad actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ., istituto diverso per presupposti e finalità.
Nel caso concreto gli atti sono stati indirizzati ai ricorrenti quali chiamati all’eredità, senza prova dell’accettazione né dei presupposti dell’art. 486 cod. civ.; risulta anzi documentata la rinuncia all’eredità. Pur sopravvenuta rispetto alle intimazioni, la carenza originaria di prova sulla qualità di eredi rendeva di per sé illegittimo l’indirizzamento degli atti.
Fondata è anche l’eccezione di prescrizione. Il credito afferisce a prelievi imputati per annate collocate tra il 1995/1996 e il 2000/2001; la cartella risulterebbe notificata nel dicembre 2018 senza prova alcuna, e le intimazioni risalgono al 2022. Anche applicando il termine decennale, depurato dei periodi di sospensione, tra cui quello dell’art. 8-quinquies, comma 10, del D.L. n. 5/2009 e quello dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020, e in mancanza di idonei atti interruttivi, la pretesa risulta estinta prima della notificazione delle intimazioni (TAR Veneto, sent. n. 1696 del 2024).
Assorbite le ulteriori censure, il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria per difetto di allegazioni sull’an e sul quantum, non emergendo un pregiudizio specifico e ulteriore rispetto alla caducazione degli atti, già sospesi in sede cautelare. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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