Truffa contrattuale: la condotta decettiva rileva anche nella fase esecutiva (Cass. pen. Sez. 2 n. 29091 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa contrattuale, l’induzione in errore mediante artifizio o raggiro sussiste non solo quando il contraente ponga in essere originariamente l’attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento diretto a ingenerare errore si manifesti successivamente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto profitto. Il mancato rispetto, da parte di un contraente, delle modalità di esecuzione del contratto inizialmente concordate, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifizi e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. Il dolo, generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa. È inammissibile il ricorso che, reiterando censure già dedotte in appello, miri a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato il ricorrente alla pena di legge per il delitto di truffa. Secondo l’accusa, il condannato, intervenuto nella fase esecutiva di un contratto di fornitura di materiale elettrico, aveva rassicurato la ditta creditrice circa l’adempimento dell’obbligazione, presentando un appoggio bancario alle RI.BA rivelatosi inesistente e consegnando un assegno privo di provvista.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per non avere i giudici di merito escluso gli artifizi o raggiri, essendo egli intervenuto solo dopo la stipula del contratto, e il travisamento del dato probatorio in ordine alla deposizione del testimone.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi, tra loro connessi, generici e manifestamente infondati. Le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a sottoporre al giudice di legittimità un nuovo giudizio di merito, non deducibile con il ricorso per cassazione.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, e sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, sollecitando una differente comparazione dei significati probatori (Sez. 6 n. 13809 del 17.03.2015). Ha poi affermato che è inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, dovendosi considerare non specifici ma solo apparenti (Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019).
Nel merito, la Corte ha osservato che il contraente inadempiente non si era limitato a tranquillizzare il creditore, ma aveva posto in essere un’ulteriore attività decettiva, prima presentando un appoggio bancario inesistente e poi consegnando un assegno privo di provvista, allo scopo di ostacolare l’azione recuperatoria. Tale condotta integra gli artifizi e raggiri del reato di truffa.
Il principio affermato è che, in tema di truffa contrattuale, l’induzione in errore sussiste anche quando il comportamento fraudolento si manifesti nel corso dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il danno e l’ingiusto profitto (Sez. 2 n. 5046 del 17.11.2020, dep. 2021; conforme Sez. 2 n. 4849 del 01.02.1974). La prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle modalità esecutive dell’azione criminosa (Sez. 5 n. 30726 del 09.09.2020).
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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