Concordato sulla pena in appello preclude le censure sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. II n. 25452 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi di appello produce giudicato sostanziale sui capi e sui punti oggetto di rinuncia e preclude la deduzione in cassazione delle questioni afferenti al trattamento sanzionatorio concordato. Non opera, in senso limitativo, il regime dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dettato per il solo patteggiamento e non estensibile analogicamente, in forza del principio di tassatività dei mezzi e dei motivi di impugnazione. I confini del ricorso restano pertanto quelli generali dell’art. 606 cod. proc. pen., ferma la preclusione derivante dalla rinuncia. E’ inammissibile il motivo con cui si censuri la misura della pena che le parti hanno esse stesse determinato.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata per rapina aggravata in concorso. In sede di appello, a seguito di annullamento con rinvio, la Corte d’Appello di Napoli rideterminava la pena in anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, definendo il giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Avverso tale pronuncia l’imputata proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo denunciava omessa e insufficiente motivazione, assumendola generica e riferita alle modalità del fatto; con il secondo deduceva violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen., dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e dell’assenza di motivazione sul punto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto del tutto generico, perché la ricorrente non ha indicato alcunché di specifico sui vizi denunciati né ha individuato le parti della motivazione affette da quei vizi.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato, rilevando che la ricorrente aveva raggiunto un accordo sulla pena e aveva rinunciato a tutti gli ulteriori motivi. Il Collegio ha richiamato il proprio recente orientamento, secondo cui è preclusa la deduzione di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio quando il giudizio di appello, svoltosi dopo annullamento con rinvio, sia stato definito con concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. II n. 32138 del 10/09/2025).
Il percorso argomentativo muove dalla Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022, che ha superato l’orientamento che limitava l’impugnabilità della sentenza resa in esito al concordato in appello richiamando i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno escluso l’applicabilità di tale disposizione al concordato in appello: la norma è speciale, circoscritta al rito del patteggiamento, e non è estensibile analogicamente per il principio di tassatività che governa i mezzi e i motivi di impugnazione. Il concordato in appello non è rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi.
L’unico riferimento normativo specificamente dedicato all’impugnazione della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che però non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, limitandosi a consentire la declaratoria di inammissibilità con procedimento de plano per ragioni di economia processuale. I limiti all’impugnabilità discendono dunque dall’ordinario effetto preclusivo della rinuncia ai motivi: su di essa si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nel grado successivo. La Corte richiama, in questa direzione, i principi già affermati da Sez. IV n. 52803 del 14/09/2018, Sez. V n. 15505 del 19/03/2018 e, più di recente, da Sez. III n. 51557 del 14/11/2023. La pena irrogata, anche quanto all’individuazione del reato su cui calibrare la pena base e agli incrementi per la continuazione e la recidiva, è quella determinata dalle parti. Da qui l’inammissibilità dei motivi sul trattamento sanzionatorio, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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