Il riscatto della polizza vita con firma apocrifa è inefficace e non scioglie il contratto (Cass. civ. Sez. 3 n. 19287 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riscatto di una polizza assicurativa sulla vita è un negozio unilaterale recettizio con cui il contraente esercita il diritto di recesso riconosciutogli dall’art. 1925 cod. civ., determinando lo scioglimento del contratto con effetto ex nunc. Per la sua validità ed efficacia è necessaria l’effettiva riconducibilità della manifestazione di volontà al contraente, titolare del relativo diritto: non può produrre effetto risolutivo una dichiarazione che, pur apparendo proveniente dal contraente, non lo sia realmente perché la sottoscrizione è apocrifa. L’accertamento della falsità della firma, anche se compiuto solo all’esito di una consulenza tecnica, esclude l’ascrivibilità della dichiarazione al suo apparente autore. Nelle polizze unit linked pure, l’assenza del rischio demografico non integra una causa di nullità, costituendo il tratto caratterizzante della figura negoziale, che allocava il rischio di performance integralmente a carico dell’investitore.
Il Fatto
Un soggetto stipulava con una compagnia di assicurazione una polizza vita a contenuto finanziario del tipo unit linked, versando in unica soluzione una somma di denaro. Qualche giorno dopo la richiesta di riscatto totale della polizza, sopravveniva il decesso del contraente. La convivente, indicata come beneficiaria per il caso di morte, domandava alla società la liquidazione del capitale assicurato, ma la compagnia opponeva rifiuto, avendo già liquidato le somme agli eredi in conseguenza dell’istanza di riscatto.
La beneficiaria conveniva in giudizio l’assicuratore, chiedendo l’accertamento della falsità della firma apposta sulla richiesta di riscatto e la condanna alla liquidazione della polizza in suo favore. Gli eredi del contraente spiegavano intervento volontario, chiedendo in via principale la nullità della polizza per mancanza del contratto-quadro e, in via gradata, la validità del riscatto con condanna della compagnia al pagamento del valore di riscatto. Il Tribunale dichiarava la nullità del contratto, mentre la Corte di Appello, riformando la sentenza, ne accertava la validità e condannava l’assicuratore a pagare le somme agli eredi, disattendendo le pretese della beneficiaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato il ricorso della beneficiaria, esaminando la doglianza relativa alla responsabilità dell’assicuratore per non aver riconosciuto la falsità della firma. La censura è stata ritenuta in parte infondata, avendo il giudice di merito applicato il criterio della diligenza professionale richiesto dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., e in parte inammissibile, perché volta a contestare un accertamento di fatto adeguatamente motivato sulla riconoscibilità della falsità della sottoscrizione, risultata percepibile solo all’esito di una consulenza tecnica grafologica.
La Corte ha invece accolto il motivo concernente la validità del riscatto. Ha precisato che il riscatto, quale negozio unilaterale recettizio, richiede per la sua efficacia la reale provenienza della dichiarazione dal contraente: la produzione dell’effetto di scioglimento del contratto non può essere ricondotta a una dichiarazione che, pur apparentemente proveniente dal contraente, non lo sia realmente. Poiché la consulenza tecnica aveva accertato l’apocrifia della firma, la Corte di Appello aveva errato nel ritenere il contratto risolto e nell’attribuire agli eredi le somme liquidate, essendo il recesso inefficace.
Quanto al ricorso incidentale degli eredi, la Corte ha rigettato il motivo sulla presunta nullità della polizza per mancata stipulazione del contratto-quadro con la compagnia, chiarendo che il contratto-quadro ex art. 23 T.U.F. è il negozio che disciplina il rapporto tra cliente e intermediario autorizzato, parte necessaria del quale è il soggetto che presta i servizi di investimento, e non già il soggetto che materialmente investe il denaro. Ha inoltre escluso la nullità della polizza per assenza del rischio demografico, trattandosi di unit linked pura in cui l’allocazione del rischio di performance sull’investitore costituisce elemento caratterizzante della figura negoziale. Inammissibili sono state infine ritenute le censure concernenti l’accertamento del ruolo di intermediario e l’interpretazione del documento contrattuale relativo alla designazione della beneficiaria.
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Nota della Redazione
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