Inversione procedimentale e prescrizioni dell’Autorità di bacino nel progetto esecutivo (TAR Puglia n. 1130 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere vincolante reso dall’Autorità di bacino ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle NTA del PAI deve essere ottemperato già nella fase della progettazione definitiva, non potendo le relative prescrizioni essere rinviate alla progettazione esecutiva. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, costituisce mera specificazione di dettaglio del progetto definitivo e non consente modifiche sostanziali, mutamenti di localizzazione o diverse disposizioni planimetriche dell’opera. È pertanto illegittimo il decreto di occupazione d’urgenza fondato su un progetto che abbia disatteso le prescrizioni dell’Autorità di bacino, nonché la condotta dell’amministrazione che abbia ritenuto di poterle recepire solo in sede esecutiva, integrando tale condotta inversione procedimentale e eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di suoli interessati dalla realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio idraulico nell’area PIP del Comune di Molfetta, impugnava davanti al TAR Puglia il decreto commissariale di occupazione d’urgenza n. 44 del 16.01.2023, il decreto n. 332 del 21.05.2021 di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità, i decreti n. 261 e 274 del 16.03.2023, oltre al PAUR e ai provvedimenti presupposti.

Il ricorrente deduceva che la procedura espropriativa fosse stata avviata senza dare attuazione alle prescrizioni formulate dall’Autorità di bacino in sede di conferenza di servizi, le quali suggerivano una modifica del tracciato per garantire continuità e linearità planimetrica dell’opera. Ove tali prescrizioni fossero state rispettate, i suoli del ricorrente non sarebbero stati sacrificati. Con motivi aggiunti e istanza ex art. 116 cod. proc. amm. il ricorrente chiedeva altresì l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione attestante l’ottemperanza alle prescrizioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei livelli di progettazione delineati dall’art. 23 d.lgs. n. 50/2016. Il progetto di fattibilità deve consentire, già in sede di approvazione, l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura; il progetto definitivo individua compiutamente i lavori e contiene gli elementi per il rilascio delle autorizzazioni; il progetto esecutivo determina in dettaglio i lavori “in conformità al progetto definitivo”.

Da tale architettura il TAR trae la conseguenza che la progettazione esecutiva è mera specificazione di dettaglio e non può determinare modifiche progettuali, mutamento di localizzazione dell’opera o differente disposizione planimetrica. Eventuali modifiche, se non recepite già nel progetto di fattibilità, devono comunque trovare ingresso nella progettazione definitiva. Nel caso concreto l’Autorità di bacino aveva imposto modifiche da apportare “anche nella successiva fase di progettazione”, mentre il Commissario aveva ritenuto di poterle ottemperare nella fase esecutiva, incorrendo in un vizio di inversione procedimentale con carattere invalidante.

Il Collegio sottolinea la natura obbligatoria e vincolante del parere reso ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle NTA del PAI, approvato con delibera n. 39 del 30.11.2005: non sarebbe stato possibile assumere una decisione difforme nemmeno motivando le ragioni del discostamento. La struttura commissariale, contrariamente a quanto affermato in una relazione informativa destinata all’Avvocatura erariale, non ha dato seguito alle prescrizioni, come emerge dalla relazione tecnica del consulente del ricorrente, secondo cui la progettazione esecutiva è sostanzialmente identica a quella definitiva.

La violazione è ravvisata anche sul piano formale, poiché l’ottemperanza era sottoposta alla verifica del RUP, verifica rimasta in concreto mancante. Il Collegio qualifica il vizio come eccesso di potere nella figura sintomatica dell’erroneità dei presupposti. La difesa erariale non ha allegato circostanze di segno contrario, così che deve ritenersi raggiunta la prova della fondatezza delle censure. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Commissario al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre contributo unificato e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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