Pavimentazione esterna su suolo naturale: alterazione del profilo del terreno e abusività (TAR Liguria n. 1232 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere di pavimentazione o finitura di uno spazio esterno sono riconducibili all’edilizia libera, ex art. 6, comma 1, lett. e-ter, del d.P.R. n. 380/2001, soltanto se non alterano il profilo naturale del terreno, come è reso palese dal loro accostamento alle intercapedini interamente interrate. Parimenti, gli interventi esentati da autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.12 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017 presuppongono che non comportino significative modifiche degli assetti planimetrici e non incidano sulla morfologia del terreno. La pedana che modifica la morfologia del suolo è dunque abusiva sotto il profilo edilizio e paesaggistico. L’ordine di demolizione resta legittimo anche quando il controllo comunale accerta violazioni delle distanze dal confine, poiché l’attività edilizia va esercitata in conformità agli strumenti urbanistici, a tutela di interessi pubblicistici.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato, nell’autunno del 2019, un’istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 49/2009, cosiddetta Piano Casa, per la sostituzione e l’ampliamento di due fabbricati, con successiva ricostruzione a uso residenziale unifamiliare, e per la realizzazione di una piscina pertinenziale. A lavori ultimati, a seguito della segnalazione di un vicino, i tecnici comunali hanno eseguito un sopralluogo nel luglio del 2024.
Nel verbale è stata rilevata la presenza di un soppalco a servizio della zona piscina, con struttura portante in travi di legno, pavimentazione in materiale impermeabile e sviluppo di circa 70 mq. Il Comune ha quindi emesso l’ordinanza di ingiunzione di demolizione, contestando l’assenza dei titoli edilizio e paesaggistico, la mancanza del deposito sismico e la violazione delle distanze. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Liguria, che ha accolto la domanda cautelare con ordinanza del febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, per la loro stretta connessione logica, e li ha ritenuti entrambi infondati. La questione centrale riguarda la qualificazione dell’opera: se essa consista in una mera pavimentazione o finitura di uno spazio esterno, irrilevante sul piano edilizio e paesaggistico, oppure in un manufatto che incide sulla conformazione del terreno.
Il TAR ha dato risposta negativa alla tesi del ricorrente. Sul piano edilizio, le opere di pavimentazione esterna riconducibili all’edilizia libera sono soltanto quelle che non alterano il profilo naturale del terreno. Lo si desume dal loro accostamento, nella medesima disposizione, alle intercapedini interamente interrate, cioè a quelle collocate al di sotto del piano di campagna.
La stessa logica vale sul piano paesaggistico. Gli interventi esentati ai sensi del punto A.12 dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017 possono riguardare l’adeguamento di spazi pavimentati e la realizzazione di camminamenti nelle aree di pertinenza degli edifici, ma solo a condizione che non comportino significative modifiche degli assetti planimetrici e non incidano sulla morfologia del terreno, che costituisce l’aspetto visibile del paesaggio tutelato.
Nel caso concreto l’opera ha determinato l’alterazione del profilo naturale del terreno circostante, come attestato dal verbale di sopralluogo. Da qui la sua abusività sotto entrambi i profili, edilizio e paesaggistico.
Quanto alla dedotta violazione delle distanze, il collegio ha escluso che il controllo comunale sia stato esercitato a tutela di interessi privati. L’attività edilizia deve svolgersi in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e della disciplina urbanistico-edilizia, richiamate dall’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 871 cod. civ.. Poiché l’opera non è in aderenza al muro di confine, dal quale la separa un distacco variabile, risulta violato anche l’art. 15 delle N.T.A. del P.R.G., norma dettata a tutela di interessi pubblicistici. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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