Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1130 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la ritualità del ricorso e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, dichiara la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato. Tale obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori, oltre ai compensi e alle spese di causa, detratte le somme già versate, e comprende le spese successive all’emanazione del titolo, quali le spese di registrazione, senza necessità di espressa statuizione. Non sono dovute le spese di precetto, essendo l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza imputabile alla libera scelta del creditore. La domanda di astreinte va respinta ove, per la sua natura sanzionatoria e avuto riguardo alla specifica fattispecie, integri una misura eccessivamente afflittiva.

Il Fatto

I ricorrenti avevano agito davanti al Tribunale del lavoro di Catania per il riconoscimento del diritto all’indennità di mensa e al beneficio sostitutivo mediante erogazione di buoni pasto, chiedendo la condanna dell’Amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle somme maturate. Con la sentenza indicata in epigrafe il ricorso era stato accolto e l’Assessorato convenuto condannato al pagamento, oltre interessi, delle somme analiticamente indicate per ciascun ricorrente.

Il titolo era divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, come da attestazione della Cancelleria. In assenza di spontanea esecuzione, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere il dovuto pagamento anche a mezzo di commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato fondato il ricorso, rilevando che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Non sono stati ravvisati motivi giustificativi dell’inadempienza, con conseguente affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperanza. Tale obbligo è stato riconosciuto sia per la sorte capitale sia per gli interessi e gli oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa, detratte le somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso.

Il Collegio ha precisato che sono dovute le spese successive all’emanazione del titolo, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione senza necessità di espressa statuizione. Ha invece escluso le eventuali spese di precetto, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Quanto ai tempi, è stato fissato un termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione. Decorso infruttuosamente tale termine, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, con facoltà di delega, il quale provvederà entro il successivo termine di sessanta giorni dal suo insediamento.

Il Collegio ha respinto la domanda di astreinte, che, in ragione della sua natura sanzionatoria — richiamando Cons. Stato, Ad. Pl., 25 giugno 2014, n. 15 — e avuto riguardo alla specifica fattispecie, avrebbe integrato, allo stato, una misura eccessivamente afflittiva nei confronti dell’Amministrazione. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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