Notifica della cartella di pagamento sanata dalla richiesta di rateizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 34417 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La natura sostanziale della cartella di pagamento non impedisce l’applicazione degli istituti processuali richiamati dall’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, che rinvia all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e quindi alle norme sulla notificazione nel processo civile. Ne consegue che, in caso di nullità della notificazione, opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 cod. proc. civ., desumibile dalla presentazione dell’istanza di rateizzazione e dall’effettuazione di pagamenti parziali. Il giudice tributario non è tenuto a sospendere il giudizio per la querela di falso, dovendo verificarne la pertinenza e la rilevanza ai fini della decisione.
Il Fatto
Una società contribuente, dopo aver ricevuto una comunicazione di iscrizione ipotecaria, chiedeva la rateizzazione del debito e successivamente impugnava due cartelle di pagamento sottese, sostenendo di non averne mai ricevuto notifica. Nel giudizio di primo grado interveniva il socio; la parte produceva copia delle relate e dell’istanza di rateazione, mentre il legale rappresentante proponeva querela di falso davanti al Tribunale.
La C.t.p. dichiarava inammissibile il ricorso per la validità della notifica e per l’irrilevanza della querela, desumendo dalla rateizzazione e dai pagamenti tra il 2010 e il 2012 la conoscenza degli atti. La C.t.r. rigettava l’appello, accogliendo l’eccezione di novità di gran parte dei motivi. I contribuenti ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La C.t.r., in via preliminare, aveva ritenuto non oggetto del ricorso introduttivo la questione della notifica delle cartelle; tale statuizione non è stata censurata, sicché si è formato il giudicato interno. La Corte richiama l’orientamento secondo cui, dopo una statuizione di inammissibilità con cui il giudice si è spogliato della potestas iudicandi, l’impugnazione che pretenda un sindacato sulla motivazione di merito svolta ad abundantiam è inammissibile per difetto di interesse.
Nel merito, il motivo non si rapporta alla diversa ratio decidendi della sentenza, che non si è pronunciata sulla validità della notifica ma ha ritenuto la questione superata dalla conoscenza di fatto dell’atto, desunta dalla rateizzazione e dai pagamenti parziali. Tale statuizione è conforme alla giurisprudenza di legittimità: la natura sostanziale della cartella non osta all’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Il secondo motivo è inammissibile. Il giudice tributario, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992, deve sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione sulla querela di falso. Tuttavia non deve limitarsi a prenderne atto: è tenuto a verificarne la pertinenza rispetto al documento impugnato e la rilevanza ai fini della decisione. La C.t.r. ha correttamente escluso la sospensione, avendo ritenuto non rilevante la querela avverso la sottoscrizione della notifica.
Il terzo motivo è inammissibile. I ricorrenti assumono l’omessa pronuncia sulle domande del socio, ma precisano che il suo intervento era fondato sugli stessi motivi e non deducono autonomi motivi di appello. Per assolvere all’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. avrebbero dovuto riportare specificamente le domande inevase e i punti della sentenza carenti.
Il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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