Le sanzioni per omesso versamento dell’accisa non sono risorse proprie UE e sono definibili (Cass. civ. Sez. 5 n. 15500 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le accise, incluso il carico relativo alla sanzione del 30% irrogata ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 per il ritardato od omesso versamento del tributo, non rientrano tra le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea di cui all’art. 2 delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE. Ne consegue che la sanzione che accede all’accisa non è colpita dal divieto di cui all’art. 6, comma 10, lett. a), d.l. n. 193/2016 ed è, quindi, astrattamente suscettibile di definizione agevolata ai sensi del medesimo decreto-legge, la cui disciplina specifica per i tributi armonizzati è dettata dall’art. 5-bis del d.l. n. 193 del 2016.

Il Fatto

La società contribuente presentava istanza di definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, per il carico portato da cartelle di pagamento relative alla sanzione del 30% comminata per il ritardato versamento dell’accisa sul gas naturale. L’Amministrazione finanziaria negava la rottamazione, ritenendo che il carico fosse escluso dall’ambito applicativo della norma, in quanto afferente a una risorsa propria tradizionale dell’Unione europea.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, escludeva la definibilità tanto dell’imposta quanto della sanzione, qualificando l’accisa come dazio dovuto per l’immissione di prodotto da paesi terzi nel territorio doganale unionale. La società impugnava la sentenza d’appello con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, censurando l’errore compiuto dal giudice d’appello nell’avere qualificato l’accisa sul gas naturale alla stregua di una risorsa propria. Richiamando il tenore letterale dell’art. 2 delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE, la Corte osserva che tra le entrate che costituiscono risorse proprie dell’Unione non sono menzionate le accise, le quali non sono pertanto assoggettate al divieto di definizione agevolata previsto dall’art. 6, comma 10, lett. a), d.l. n. 193/2016.

La Corte precisa che l’obbligo degli Stati membri di agire tempestivamente per garantire le risorse proprie, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, non può essere esteso sino a ricomprendervi tributi che, come le accise, non figurano nel novero di tali risorse. L’interpretazione accolta risulta coerente con la possibilità di definire le controversie in materia di accise, espressamente ammessa dal legislatore con l’introduzione dell’art. 5-bis del d.l. n. 193 del 2016.

Da tale premessa discende, ad avviso della Corte, l’illegittimità della statuizione che aveva esteso l’esclusione anche alla sanzione irrogata per l’omesso versamento del tributo. La sanzione, essendo un accessorio di un’imposta non ricompresa tra le risorse proprie dell’Unione, non può ritenersi colpita dal divieto di definizione e risulta, pertanto, astrattamente condonabile ai sensi del d.l. n. 193/2016.

La Corte ha infine rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rilevando che la legittimità del diniego opposto alla società è comunque collegata alla natura del tributo cui la sanzione accede. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per la verifica in concreto dei presupposti di legge per l’accesso alla definizione agevolata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *