Contributo unificato dovuto per il subprocedimento di sospensione ex art. 351 c.p.c. (Cass. civ. Sez. V n. 21730 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È dovuto l’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, quando la parte, con il subprocedimento di cui all’art. 351, comma 2, cod. proc. civ., chiede l’autonoma fissazione di udienza anticipata per la trattazione dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata. Tale ipotesi si distingue da quella del comma 1, perché dà luogo ad autonoma fissazione dell’udienza e ad autonoma definizione dell’istanza di sospensione, assumendo natura di procedimento autonomo rispetto alla causa di merito. La scelta legislativa di regole differenziate rispetto al processo tributario rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola il principio di eguaglianza, applicandosi la medesima disciplina a tutti i contribuenti in ragione del presupposto. In tema di spese, la condanna illeggittima in favore di una parte contumace nel grado di merito va esclusa, con decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ..
Il Fatto
La ricorrente, avvocato, aveva ricevuto un invito al pagamento di € 98,00, richiesto per conto dell’amministrazione giudiziaria per il mancato versamento del contributo unificato relativo a una istanza di sospensiva presentata nell’ambito di un procedimento civile di appello in cui era parte appellante. Il difensore aveva già corrisposto il contributo di iscrizione a ruolo e la marca da bollo, senza che la cancelleria avesse richiesto ulteriori importi; solo in seguito era stato domandato il pagamento aggiuntivo, con diffida al versamento.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione dell’atto. La Commissione tributaria regionale, riformando integralmente la decisione, aveva invece riconosciuto la legittimità della pretesa e condannato la contribuente alle spese del doppio grado in favore di entrambe le controparti. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il quarto motivo, con cui si deduceva la mancata motivazione dell’invito al pagamento. Il motivo è rigettato per un duplice ordine di ragioni: la commistione tra contestazione del vizio dell’atto e vizio della sentenza, che non ne consente piena distinzione, e la violazione del principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente individuato la parte di motivazione incomprensibile, risultando la pretesa identificabile attraverso il numero di ruolo del procedimento tassato e l’importo richiesto.
Il primo motivo è invece accolto. La cancelleria della Corte d’Appello non si era costituita nel giudizio di primo grado e non aveva sostenuto spese legali; la Commissione tributaria regionale ha quindi errato nel condannare la contribuente alla refusione delle spese comprensive del primo grado in favore di una parte contumace. Non essendo necessari accertamenti fattuali, la Corte decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. ed esclude le spese di primo grado in favore della cancelleria, quantificate in € 250,00.
Il secondo motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese per la rigettata istanza di sospensiva, è rigettato. La valutazione sulla soccombenza reciproca è apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità; essa è tanto più preclusa quando riguarda una fase cautelare interna al medesimo procedimento, non autonoma rispetto al giudizio principale. La decisione sulle spese va letta in funzione dell’esito complessivo del processo, che nel caso è sfavorevole alla ricorrente. Richiamando Cass. n. 2671 del 2013, la Corte ribadisce che la liquidazione delle spese relative al subprocedimento non può essere esclusa per il solo fatto che l’istanza fosse stata rigettata.
Il terzo motivo, sulla debenza dell’ulteriore contributo per l’istanza ex art. 283 cod. proc. civ., è infondato. La Corte chiarisce che il procedimento di sospensione dell’esecutorietà si svolge autonomamente ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 2, cod. proc. civ., e con il deposito dell’istanza si dà inizio a un procedimento in camera di consiglio autonomo rispetto alla causa di merito, per il quale è dovuto il contributo ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002. La conclusione vale solo quando sia stata chiesta la trattazione anticipata ex art. 351, comma 2, cod. proc. civ., altrimenti la trattazione avvenendo nell’ambito del medesimo processo. Nel caso di specie ricorrevano i presupposti, avendo la ricorrente prodotto il frontespizio dell’atto con istanza di sospensione e lo storico del processo da cui emerge l’iscrizione a ruolo del subprocedimento.
Nessun vizio di costituzionalità è ravvisato. La differenziazione rispetto al rito tributario rientra nella discrezionalità del legislatore e non concreta irragionevolezza, come già affermato da Corte cost. n. 18 del 2000; il principio di eguaglianza non è leso se il presupposto di partenza è il medesimo per tutti i contribuenti. La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con esclusione delle spese di primo grado a carico della cancelleria e compensazione di quelle di legittimità.
Nota della Redazione
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