Irregolarità formale del conto e discarico dell’agente contabile per malfunzionamento informatico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 266 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata parificazione del conto giudiziale da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, pur giustificata da anomalie informatiche non imputabili all’agente contabile, ne determina l’irregolarità formale e impedisce la pronuncia di regolarità. Tuttavia, tra la declaratoria di irregolarità del conto e il discarico dell’agente non sussiste alcun automatismo: ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., la dichiarazione di irregolarità non comporta di per sé addebito. In assenza di ammanco e di obblighi restitutorii, l’agente contabile deve essere discaricato, con compensazione delle spese.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla relazione istruttoria depositata dal Magistrato istruttore per i conti giudiziali, che ha rilevato l’irregolarità del conto n. 180232, reso dall’agente contabile dell’Ufficio delle Dogane per la gestione delle entrate doganali dell’esercizio 2022. Il conto era pervenuto privo del visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, a causa di una discrepanza di euro 11.980,40 già emersa nell’esercizio precedente.

La discrepanza sarebbe stata determinata da un malfunzionamento del sistema informatico di gestione delle entrate doganali, all’epoca in fase di reingegnerizzazione. L’agente contabile ha depositato memoria chiedendo il discarico e, in subordine, la riduzione dell’addebito o una consulenza tecnica d’ufficio. La Procura contabile ha condiviso le conclusioni dell’istruttoria per l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’istruttoria ha accertato la mancata apposizione del visto di regolarità, circostanza che ha determinato la rimessione al Collegio e l’irregolarità del conto, impedendo la pronuncia di discarico. In tali casi l’art. 147 c.g.c. prevede l’iscrizione a ruolo del conto, così da accertarne in contraddittorio la corretta compilazione.

Nel merito, è pacifico — anche alla luce degli apporti documentali e del consenso del Pubblico Ministero — l’effettivo pareggio della gestione. L’agente ha provato l’erronea duplicazione, da parte del sistema informatico, dell’IVA accertata a carico di un importatore, anziché la corretta contabilizzazione di un importo positivo e di uno negativo di pari ammontare, quale utilizzo di plafond IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972. L’amministrazione di appartenenza ha attestato il doppio importo accertato e la neutralizzazione dell’IVA, con saldo pari a zero.

Da tali evidenze il Collegio deduce l’assenza di ammanco e di debito restitutorio a carico dell’agente. Ciononostante, ritiene di dover pronunciare la dichiarazione di irregolarità formale del conto. Sul punto richiama la giurisprudenza contabile (Sez. giur. Molise n. 38/2012, n. 42/2015, n. 66/2017; Sez. giur. Calabria n. 274/2021; Sez. giur. Marche n. 15/2022) e l’art. 149, comma 3, c.g.c., che distingue la condanna alla restituzione dalla mera dichiarazione di irregolarità.

La parificazione, configurata come elemento costitutivo del conto giudiziale ai sensi dell’art. 618 r.d. n. 827/1924, nella specie è mancata per le attestate anomalie informatiche, non imputabili all’agente. Il Collegio precisa che solo la mancanza del motivato diniego di parificazione determina l’improcedibilità del giudizio di conto (Sez. giur. Toscana n. 48/2023). L’irregolarità formale rilevata non corrisponde, nella sostanza, ad alcun detrimento della gestione e non comporta addebiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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