Cessazione materia del contendere e spese se beneficio dopo ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 268 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando le parti concludano in termini convergenti e la pretesa sostanziale risulti integralmente soddisfatta. Se la soddisfazione si verifica solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo, l’INPS va condannato alla refusione delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il riconoscimento in sede amministrativa del beneficio richiesto non esonera l’Istituto dall’onere delle spese quando la condotta satisfattiva sia successiva all’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento del trattamento di famiglia per sé stessa, in qualità di soggetto inabile al proficuo lavoro, con decorrenza dal 01.09.2020. Espone di aver presentato domanda amministrativa in data 12.11.2021 e di non essere mai stata convocata a visita per l’accertamento dell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi al proficuo lavoro.
Costituitosi il giudizio, l’INPS, con memoria del 02.07.2024, ha riconosciuto i presupposti di legge e ha dato atto di aver provveduto al pagamento con decorrenza 01.09.2020, fino all’entrata in vigore della disciplina sull’assegno unico universale. L’Istituto ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha aderito, riservando la domanda di condanna alle spese, sul rilievo che il beneficio era stato riconosciuto solo dopo la proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha verificato la sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere, richiamando la pacifica giurisprudenza di legittimità e rilevando che le parti hanno concluso in termini convergenti. La definizione del giudizio senza pronuncia di merito risulta quindi coerente con l’avvenuta integrale soddisfazione della pretesa.
Il punto centrale attiene alle spese. La Corte ha accertato che la soddisfazione della pretesa sostanziale si è verificata solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo. Da ciò ha tratto la conseguenza della condanna dell’INPS alla refusione delle spese processuali, liquidate in euro 250,00, comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute.
La liquidazione è stata disposta con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. L’argomentazione valorizza il criterio della soccombenza virtuale: il riconoscimento del beneficio in via amministrativa non vale a escludere la condanna alle spese quando intervenga dopo l’instaurazione del giudizio, poiché è il ricorso a determinare la condotta satisfattiva dell’Istituto.
In dispositivo la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l’INPS alla refusione delle spese nei termini indicati, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Nota della Redazione
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