Inammissibile il parere che interferisce con la giurisdizione del giudice ordinario (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 75 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, pur ammissibile sotto il profilo soggettivo quando la richiesta provenga dal legale rappresentante dell’ente locale, è inammissibile sotto il profilo oggettivo quando il quesito interferisca con la funzione giurisdizionale del giudice ordinario. La richiesta che solleciti il riesame di una questione già oggetto di pronunce di giudici del lavoro esce dalla materia di contabilità pubblica e non può essere risolta in sede consultiva. La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di ordini diversi costituisce indicatore sintomatico della sostanziale estraneità della questione a tale materia. Il parere non può in alcun modo interferire né sovrapporsi all’attività degli organi giudiziari.

Il Fatto

Il presidente della Provincia di Brescia chiede alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il riesame del parere reso con la deliberazione n. 98/2016/PAR del 18 marzo 2016. L’ente intende chiarire se nel trattamento economico complessivo di cui all’art. 9, comma 7, del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, vadano ricompresi anche i compensi professionali eventualmente percepiti nel precedente esercizio.

L’interrogante richiama alcune pronunce di giudici del lavoro sulle modalità di calcolo del limite ai compensi degli avvocati dipendenti degli enti pubblici e la deliberazione della Corte dei conti Abruzzo n. 166 del 6 maggio 2021. La richiesta, formulata dal legale rappresentante dell’ente e pervenuta tramite il consiglio delle autonomie locali, sottopone alla Sezione il prospettato contrasto con il precedente parere.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla verifica dei presupposti della funzione consultiva. Sotto il profilo soggettivo l’istanza è ammissibile, perché proviene dal legale rappresentante dell’ente locale. Il difetto si colloca altrove, sul piano dell’oggetto del quesito.

L’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 delimita la funzione consultiva delle Sezioni regionali alla materia di contabilità pubblica. Il quesito prospettato, chiedendo il riesame di una questione già portata davanti ai giudici del lavoro, presenta un’evidente interferenza con la funzione giurisdizionale del giudice ordinario.

La Corte richiama il costante orientamento della Sezione delle autonomie: la funzione consultiva non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari (deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG del 16 ottobre 2019). La Sezione ne trae la conseguenza dell’inammissibilità oggettiva dell’istanza, che non può essere risolta in questa sede.

Il percorso argomentativo si completa con il criterio elaborato in seguito: la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di ordini diversi può essere ritenuta indicatore sintomatico della sostanziale estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica (deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 13 ottobre 2020).

Nel caso concreto, proprio il richiamo alla giurisprudenza dei giudici del lavoro e alla sentenza della Corte di appello di Milano conferma che la questione appartiene al terreno del contenzioso, non a quello consultivo. La Sezione dichiara pertanto inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere, senza pronunciarsi nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *