Irregolarità elettorali non sostanziali e conservazione del risultato (TAR Lombardia n. 1023 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, correlato a quello di conservazione delle operazioni elettorali: l’invalidità delle operazioni e del loro risultato può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo, cioè la libera e sincera espressione del voto e l’attendibilità del risultato. Ne deriva il ricorso all’illegittimità non invalidante: sono rilevanti soltanto le irregolarità sostanziali, idonee a influire sulla sincerità del voto e sull’attendibilità del risultato finale, mentre restano irrilevanti i vizi nella compilazione dei verbali relativi alla corrispondenza tra iscritti e votanti, al numero delle schede autenticate, utilizzate e non utilizzate e al riepilogo dei voti. Grava su chi impugna gli atti elettorali l’onere di allegare in che modo le presunte irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l’illegittimità del risultato proclamato. La non coincidenza tra schede autenticate e somma di quelle votate e non utilizzate non inficia l’esito dello scrutinio quando sia di proporzioni tali da non consentire una modifica del risultato e non sia accompagnata da altre irregolarità che facciano supporre un comportamento illecito degli uffici elettorali.

Il Fatto

Nelle elezioni comunali di un comune con meno di 15.000 abitanti, svoltesi insieme alle elezioni europee, tre liste si contendono la guida dell’ente. All’esito dello scrutinio la lista prima classificata prevale sulla seconda per 15 voti e sulla terza per 31, e il candidato sindaco della lista vincitrice viene proclamato eletto con attribuzione dei seggi secondo l’art. 71, comma 8, d. lgs. n. 267/2000.

I candidati della lista terza classificata, nella qualità di elettori e candidati, impugnano il verbale di proclamazione e gli atti del procedimento elettorale chiedendo l’annullamento e l’integrale rinnovazione della consultazione, previa eventuale verificazione tecnica ex art. 66 c.p.a.. Deducono cinque motivi: discrasie nei verbali tra schede autenticate, votate e non utilizzate; modalità di estrazione delle schede dall’urna per rovesciamento sul tavolo; uso della matita standard anziché copiativa; schede solo firmate e non bollate; mancata sigillatura delle urne e apertura dell’urna durante le votazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i consolidati orientamenti del Cons. Stato, sez. II, n. 316 del 2024 e della sez. III, n. 4863 del 2016 e ribadisce che le irregolarità assumono rilievo invalidante solo se diminuiscono una specifica garanzia posta a presidio della genuinità del risultato. Le operazioni elettorali non vanno sindacate con criteri formalistici, ma secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità, per non trasformare il ricorso elettorale in una caccia all’errore strumentale a ottenere una nuova competizione.

Sul primo motivo, gli scostamenti tra schede autenticate, votate e non utilizzate sono numericamente marginali e inidonei a incidere sullo scarto differenziale tra le liste. La circostanza dirimente è che le discordanze sono state annotate in modo trasparente dagli stessi presidenti di seggio, il che esclude l’intento illecito; la censura è quindi formalistica e va respinta, così come quella sull’omessa verbalizzazione dell’orario di chiusura dello scrutinio.

Quanto alle modalità di estrazione delle schede, il modello legale dell’art. 63 d.P.R. n. 570/1960 mira a garantire trasparenza e a prevenire manomissioni. Nel caso concreto i rappresentanti di tutte e tre le liste hanno presenziato e controfirmato il verbale senza contestare alcunché, sicché la garanzia non è stata compressa e l’irregolarità resta priva di rilievo sostanziale.

Sull’uso della matita standard, l’art. 64, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 570/1960 esige che la scrittura o il segno facciano ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di farsi riconoscere. Manca il presupposto soggettivo, perché la matita è stata consegnata dal seggio, e quello oggettivo, perché il numero considerevole di schede così votate e la loro distribuzione omogenea tra le liste rendono impossibile l’individuazione selettiva degli elettori. Anche ove si dichiarassero nulli tutti quei voti, il risultato resterebbe invariato.

Sulla mancata timbratura, il Collegio ritiene inverosimile che le schede siano state utilizzate senza bollo dopo essere state annotate, e la relazione della Prefettura non ha rilevato schede votate prive del timbro nella sezione interessata: la verificazione tecnica è superflua. Infine, la mancata sigillatura delle urne e l’apertura dell’urna per estrarre una scheda inserita per errore sono irregolarità annotate a verbale e ispirate, nel secondo caso, alla tutela della segretezza del voto: nessun indizio di effrazione o manomissione, nessuna compressione delle garanzie. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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