Verifica anomalia e specificazioni in sede di giustificazioni non modificano l’offerta (TAR Sardegna n. 589 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta il concorrente può precisare e dettagliare il contenuto della propria proposta, purché la formulazione originaria non rechi specificazioni incompatibili con le giustificazioni rese: la successiva esplicitazione di voci già comprese nel monte ore e nel costo della manodopera non integra alcuna modificazione dell’offerta. Il giudizio di congruità ha carattere complessivo e non si appunta sulle singole voci di costo, dovendo valutare l’attendibilità complessiva della proposta. La legge di gara che imponga di indicare la tipologia dei macchinari e non anche il loro numero non consente di sanzionare con l’esclusione il concorrente che abbia allegato il solo elenco descrittivo dei mezzi, conforme ai Criteri Ambientali Minimi.
Il Fatto
Il Comune di Sassari ha indetto, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, una gara per il servizio di pulizia degli immobili comunali, suddivisa in due lotti, da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, con punteggio per il 70% riferito all’offerta tecnica e per il 30% all’offerta economica. All’esito della procedura, dopo l’esclusione di alcune concorrenti per anomalia, la stazione appaltante ha ritenuto congrue le offerte di due società, collocandole al primo e al secondo posto della graduatoria; i servizi di entrambi i lotti sono stati aggiudicati e consegnati in via d’urgenza alla prima classificata il 1 marzo 2024.
La seconda classificata ha impugnato gli esiti relativi al Lotto 1, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti presupposti, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, oltre alla condanna per equivalente in via subordinata. Si sono costituiti il Comune e la controinteressata, opponendosi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che la controinteressata, nella formulazione originaria dell’offerta economica, non avesse considerato i costi per la formazione del personale e che, in sede di seconde giustificazioni, avesse stralciato dal monte ore complessivo una quota di ore da destinare alla formazione, riducendo corrispondentemente quelle per l’esecuzione materiale del servizio. Il Collegio ha ritenuto il motivo infondato: in sede di giustificazione la società si è limitata a precisare che una parte delle ore inizialmente riferite all’esecuzione senza ulteriori specificazioni, non richieste dalla legge di gara, era da imputarsi alla formazione, mantenendo immutato il monte ore complessivo.
La sentenza valorizza la circostanza che i costi del personale impegnato nei corsi fossero già remunerati all’interno del costo della manodopera, mentre le spese per docenti e materiale didattico rientravano nel fondo interprofessionale di categoria. Poiché l’offerta originaria non recava alcuna specificazione che escludesse dal monte ore quelle dedicate alla formazione, la successiva precisazione è stata giudicata compatibile con la formulazione iniziale, escludendo la dedotta modificazione postuma dell’offerta.
Quanto al numero degli interventi nell’Area Omogenea 3, la censura è stata dichiarata irrilevante: essendo infondata quella sui costi di formazione, i maggiori oneri per quell’area, pari a euro 19.360, non portano l’offerta in perdita, avendo la controinteressata dichiarato un profitto di euro 39.028,23 e un margine per spese generali di euro 75.835,54.
Il Collegio ha poi giudicato irrilevante la censura sulla mancata giustificazione di singole voci, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di anomalia non deve appuntarsi su singoli costi ma su una valutazione complessiva di attendibilità dell’offerta, nel caso di specie neppure concretamente contestata, citando Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 aprile 2024, n. 3815.
Infine, la censura sull’omessa indicazione del numero delle macchine e sull’allegazione delle schede tecniche relative ai Criteri Ambientali Minimi è stata respinta: l’art. 15 del Capitolato imponeva di indicare la tipologia dei macchinari, non anche il loro numero, cosicché l’allegazione di un elenco descrittivo dei mezzi, conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 29 gennaio 2021 n. 51, è stata ritenuta corretta. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.