Iscrizione alla Cassa geometri per i soci di società: sufficienza dell’iscrizione all’albo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26653 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione all’albo professionale dei geometri costituisce condizione sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza di categoria e di pagamento della contribuzione minima. È irrilevante la natura occasionale o saltuaria dell’esercizio della professione, così come la mancata produzione di reddito professionale. Le previsioni statutarie adottate dalla Cassa dopo la privatizzazione non hanno esteso l’obbligo a nuove categorie di soggetti, ma hanno ridefinito il sistema degli obblighi contributivi in linea con la legge n. 335 del 1995. È legittimo l’esercizio del potere regolamentare che impone il minimo contributivo anche per attività esercitata in forma saltuaria. L’eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale non è di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria.

Il Fatto

La Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti agiva per accertare i presupposti dell’iscrizione ex officio di un geometra iscritto all’albo, in ragione della carica di socio accomandatario di una s.a.s. e di socio e poi liquidatore di una s.r.l., attività ritenute riservate alla professione ex art. 16, r.d. n. 724/1929. La controversia riguardava anche il pagamento dei contributi di maternità, integrativo e soggettivo minimo per il medesimo anno.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e dichiarava l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione d’ufficio ex art. 22 della legge n. 773/1982. La Corte d’appello di Bologna confermava la decisione, riformandola solo sulle spese. La Cassa ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, connessi tra loro. Il giudice di merito aveva ritenuto che lo statuto della Cassa, in contrasto con l’art. 22 della legge n. 773/1982, avesse esteso l’obbligo di iscrizione a soggetti in precedenza esenti, individuando i destinatari nell’ambito degli iscritti all’albo che esercitano la professione con continuità.

La Corte richiama il proprio recente arresto delle Sezioni Unite n. 13506/2026, che ha ricostruito i principi in materia, già consolidati al momento della pronuncia e in linea con Cass. n. 4568/2021. Le previsioni statutarie adottate dopo la privatizzazione non hanno introdotto nuove categorie di obbligati, ma hanno ridisegnato il sistema contributivo, coerentemente con i principi della legge n. 335 del 1995.

Secondo tale ricostruzione, l’iscrizione all’albo è condizione sufficiente per far sorgere l’obbligo verso la Cassa e il versamento del minimo. Non rilevano la natura occasionale dell’attività né l’assenza di reddito. Parimenti, l’iscrizione ad altra gestione previdenziale non è ostativa. La Corte rileva che il giudice di merito ha sostanzialmente disapplicato l’art. 5 dello statuto, omettendo ogni accertamento in punto di fatto sulla riconducibilità dell’attività svolta dal professionista al perimetro dell’art. 16, r.d. n. 724/1929.

La corte territoriale è quindi incorsa nelle violazioni di legge dedotte, essendosi posta in consapevole difformità rispetto ai principi che governano i requisiti dell’iscrizione obbligatoria. Il terzo motivo resta assorbito, in rapporto di pregiudizialità logica rispetto ai primi due. Ne segue l’accoglimento dei primi due motivi e la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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