Il ricorso tardivo contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12351 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., il ricorso per cassazione notificato oltre sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello. La ricevuta di consegna della notifica, depositata in atti e non contestata, costituisce prova idonea della data di notifica; l’indicazione di una data diversa nel ricorso, non supportata da documentazione di segno contrario, non può essere considerata. La tardività del ricorso preclude l’esame delle questioni relative alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli eventuali ius superveniens dedotti, come lo stralcio dei carichi di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, riformando la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione della contribuente, dichiarava la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, rideterminando il debito residuo per ciascuna cartella, accogliendo l’appello dell’INPS e rigettando, per il resto, l’opposizione. Avverso tale sentenza, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando violazioni di legge in merito alla motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e alla statuizione sulle spese di lite. L’agente della riscossione eccepiva, nel controricorso, l’inammissibilità del ricorso per tardività.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato pregiudizialmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Ha rilevato che la sentenza di appello è stata notificata l’11.02.2021 al domiciliatario della ricorrente, come documentato dalla ricevuta di consegna depositata in atti. La ricorrente aveva indicato una diversa data di notifica (14.02.2021) nel ricorso, ma non ha fornito alcuna prova documentale a sostegno di tale affermazione, nemmeno in sede di memoria illustrativa.
Il Collegio ha quindi ritenuto la notifica della sentenza certamente avvenuta in data 11.02.2021. Considerando che il ricorso per cassazione è stato notificato il 15.04.2021, il termine di sessanta giorni per impugnare — maturato il 12.04.2021 — risultava ampiamente decorso.
L’inammissibilità per tardività ha assorbito ogni altra questione, inclusa la richiesta di cessazione della materia del contendere per effetto dello stralcio automatico dei carichi inferiori a mille euro. La Corte ha, infine, condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’agente della riscossione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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