Illegittimità derivata del canone demaniale per annullamento dell’atto presupposto (TAR Lazio n. 6354 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi quando la determinazione non costituisca mera quantificazione patrimoniale, ma coinvolga l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi dell’amministrazione, sia sull’an che sul quantum. L’annullamento giurisdizionale, con effetti generali, dell’atto presupposto cui l’ordine di pagamento del canone è inscindibilmente collegato determina l’illegittimità derivata del provvedimento impositivo. L’indennizzo per uso difforme del bene demaniale, applicato ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 440/1993, presuppone la comprova dei relativi presupposti fattuali, non potendosi fondare su mere descrizioni difensive in assenza del verbale di sopralluogo, ancorché il coefficiente sia applicato a seguito di verificazione in contraddittorio con il concessionario.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare nel litorale di Ostia, ha impugnato l’ordine di introito con cui il Comune di Roma ha determinato il canone relativo all’anno 2023 in misura notevolmente incrementata. L’aumento derivava da tre distinti fattori: l’attribuzione al territorio di Ostia di un coefficiente maggiorato per alta valenza turistica, disposta con deliberazione della Giunta municipale; l’adeguamento del +25,15% delle misure unitarie dei canoni, introdotto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; l’applicazione di un indennizzo per asserito utilizzo difforme del bene, fondato sulla discrasia tra la planimetria asseverata dal tecnico della società e i dati emersi da un sopralluogo congiunto.
La ricorrente ha contestato ciascuno dei tre profili, deducendo vizi di motivazione, difetto di istruttoria, violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e illegittimità della metodologia di adeguamento del canone. Si sono costituiti il Ministero e l’Agenzia del Demanio, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’improcedibilità, e Roma Capitale, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di mera determinazione patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando la controversia investe l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non si risolva in un mero accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendali. La giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, pure citata, conferma che la verifica dell’azione autoritativa sul rapporto concessorio sottostante e l’impugnazione dei criteri applicati attraggono la causa nella giurisdizione amministrativa.
Nel merito, quanto alla contestazione relativa all’alta valenza turistica, il Tribunale ha rilevato che la delibera di Giunta municipale n. 33/2022 era già stata annullata con sentenza della stessa Sezione, confermata in appello. Trattandosi di atto a natura generale e inscindibilmente connesso all’ordine di introito, l’intervenuto annullamento giurisdizionale spiega effetti anche nel presente giudizio, determinando l’illegittimità derivata del provvedimento impositivo nella parte in cui applica il coefficiente maggiorato in ragione della classificazione annullata.
Analoghe considerazioni sono state svolte con riguardo all’adeguamento del +25,15% disposto dal decreto ministeriale del 30 dicembre 2022, già annullato con sentenza della Sezione con effetti erga omnes. Il Tribunale ha richiamato le argomentazioni delle pronunce gemelle, alle quali ha integralmente rinviato ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d, cod. proc. amm.
Quanto alla richiesta di indennizzo per l’utilizzo difforme del bene, il Collegio ha osservato che l’amministrazione non ha prodotto il verbale di sopralluogo richiamato nella nota gravata, limitandosi a generiche descrizioni difensive. A fronte delle puntuali censure della ricorrente, non risultano comprovati i presupposti fattuali dell’utilizzo difforme, sicché anche questa posta del canone deve ritenersi illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’ordine di introito e condanna di Roma Capitale alla refusione delle spese di lite, salva la possibilità di riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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