Diligenza negoziatrice assegni e concorso di colpa per spedizione con posta ordinaria (Cass. civ. Sez. I n. 18081 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla diligenza professionale della banca negoziatrice di un assegno di traenza, espresso dal giudice di merito nel dare concretezza all’art. 1176, comma 2, cod. civ., costituisce attività di interpretazione della norma e non mera ricostruzione del fatto; è dunque sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ove contrasti con i principi dell’ordinamento e con gli standards sociali di valutazione. La responsabilità dell’ente negoziatore per l’incasso di un assegno non trasferibile da parte di soggetto non legittimato ha natura contrattuale e grava su di essa l’onere di provare l’adempimento con la diligenza qualificata. La raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 non ha portata precettiva e l’esibizione di un solo documento d’identità munito di fotografia è sufficiente all’identificazione. La spedizione dell’assegno per posta ordinaria integra concorso di colpa del mittente, configurandosi come antecedente necessario dell’evento dannoso.

Il Fatto

Una compagnia assicurativa ha convenuto in giudizio la società concessionaria del servizio postale chiedendo il risarcimento del danno derivante dall’incasso, da parte di soggetto non legittimato ma apparentemente corrispondente al prenditore, di due assegni di traenza non trasferibili, spediti per posta ordinaria.

Il Tribunale ha accolto la domanda, qualificando la responsabilità come contrattuale ed escludendo il concorso di colpa della danneggiata. La Corte d’appello ha respinto il gravame della negoziatrice. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della diligenza richiesta e l’illegittima esclusione del concorso di colpa del mittente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricognizione dei principi consolidati. Le Sezioni Unite n. 12477 del 2018, richiamando la precedente Sezioni Unite n. 14712 del 2007, hanno qualificato come contrattuale la responsabilità dell’ente negoziatore che consenta l’incasso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario, gravandolo dell’onere di provare l’adempimento secondo la diligenza professionale, che risponde anche della colpa lieve.

Sul piano dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., la Corte ribadisce che la valutazione di diligenza integra una norma elastica e costituisce giudizio di diritto, non di fatto: spetta al giudice del merito ricostruire il fatto storico, ma il giudizio sulla sua idoneità a integrare l’inadempimento colpevole resta censurabile in legittimità. È fondato il motivo della negoziatrice che denuncia il contrasto dell’interpretazione territoriale con il d.P.R. n. 445/2000, il cui art. 35 considera idoneo all’identificazione ogni documento munito di fotografia e di timbro, equipollente alla carta d’identità.

Nella specie la Corte d’appello aveva fondato il rimprovero di colpa sull’insufficienza di un solo documento. Ma la circolare ABI che suggerisce la richiesta di due documenti è priva di portata precettiva, né la regola prudenziale si rinviene negli standards sociali, dato che l’identificazione avviene normalmente con un solo documento. Irrilevanti anche le circostanze valorizzate dal giudice di merito, come la mancata verifica anagrafica, che non trova riscontro nell’ordinamento né nei parametri sociali, quantomeno nel contesto temporale anteriore al sistema informatizzato di prevenzione del furto di identità.

Sul terzo motivo la Corte riprende le Sezioni Unite n. 9669 e 9670 del 2020: la scelta della posta ordinaria per la trasmissione del titolo implica l’assunzione volontaria di un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza, costituendo concorso di colpa del mittente. La sentenza impugnata, richiamando giurisprudenza superata, ha omesso ogni verifica concreta. Il provvedimento è cassato con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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