Istanza di sanatoria non sospende l’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 5407 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non determina l’inefficacia dell’ordine di demolizione, ma solo una temporanea quiescenza dello stesso. Formatosi il silenzio-diniego per decorso del termine, l’ordinanza riprende vigore ed è eseguibile. L’istanza di sanatoria non rende, pertanto, improcedibile il ricorso già proposto avverso il provvedimento demolitorio, restando fermo l’interesse del privato a contestarne i profili di illegittimità. La mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico non sospende il termine del procedimento, non prevedendo l’art. 36 alcuna ipotesi di sospensione.
Il Fatto
La società appellante è titolare di un complesso immobiliare a destinazione ricettiva. Con ordinanza n. 1 del 2018 il competente ufficio comunale ha ingiunto la demolizione di una serie di opere edili realizzate in assenza di titolo, consistenti in scale, muri, terrazzini, un ampliamento di locali e la modifica di una muratura interna.
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso di annullamento. Proposto appello, la società ripropone le censure disattese e deduce l’improcedibilità del gravame per essere stata avanzata istanza di sanatoria. Il comune resiste e chiede la riunione ad altri giudizi, non disposta dal collegio per la diversità dei provvedimenti sanzionatori.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per consolidamento del rigetto tacito dell’istanza di conformità. L’eccezione è respinta: l’appellante contesta proprio il formarsi del silenzio-diniego e, in ogni caso, conserva interesse a contestare l’ordine demolitorio.
Sul rapporto tra istanza di sanatoria ed efficacia dell’ordinanza, il Consiglio di Stato aderisce all’orientamento maggioritario: la presentazione dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non produce l’inefficacia del provvedimento, ma un semplice arresto temporaneo della sua esecutività. In caso di diniego, anche tacito, l’ordine riprende vigore. Non avendo la società documentato alcun espresso accoglimento, si è formato un provvedimento tacito di diniego, con conseguente ripresa degli effetti e possibilità di esecuzione.
È disattesa la tesi secondo cui la valutazione di sanabilità sarebbe subordinata alla previa acquisizione del parere dell’autorità preposta al vincolo. Il collegio richiama la sentenza n. 3431 del 2026: l’art. 36 non prevede ipotesi di sospensione e una sospensione sine die contrasterebbe con l’art. 2 e l’art. 21 quater della legge n. 241/1990.
Nel merito, il collegio conferma l’esito del TAR. Il riferimento al d.P.R. n. 31/2017 non è pertinente: la norma semplifica i procedimenti di autorizzazione paesaggistica, ma non altera la disciplina dei titoli edilizi. È errata la lettura atomistica degli interventi: le opere vanno valutate nella loro reciproca integrazione, quali parti di un quadro di illecito unitario.
Le opere presentano caratteristiche e dimensioni tali da arrecare visibile alterazione del compendio immobiliare, integrando gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c). Non sussiste alcun obbligo del comune di verificare la sanabilità prima di emanare l’ordinanza, come si evince dagli artt. 27 e 31. Il vincolo paesaggistico rende doverosa la sanzione demolitoria in mancanza di autorizzazione. L’ordine è atto vincolato, con interesse pubblico in re ipsa, non richiedendo comparazione con gli interessi privati. L’appello è respinto con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.