Sei scatti stipendiali ai Carabinieri nel calcolo del TFS (TAR Sicilia n. 2274 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla l. n. 472/1987, si applica a tutte le forze di polizia, siano esse a ordinamento civile o militare, e dunque anche all’Arma dei Carabinieri. Il richiamo operato dall’art. 6 del medesimo decreto all’art. 16 della l. n. 121/1981 e la clausola di salvezza contenuta nell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. confermano che il beneficio dei sei scatti non è stato abrogato per il personale militare. Il diritto alla loro inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine servizio presuppone il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma. Sulle somme dovute non è cumulabile la rivalutazione monetaria con gli interessi legali, vigendo la regola della maggior somma tra i due importi.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sono cessati dal servizio a domanda dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Nei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’INPS, filiale di Chieti, non è stata loro riconosciuta la maggiorazione dei sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della l. n. 232/1990.

I ricorrenti hanno quindi impugnato gli atti di liquidazione e chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito in giudizio senza spiegare difese. La causa è stata discussa all’udienza pubblica e posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, escludendo la necessità di un supplemento istruttorio. La questione centrale riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che riconosce, ai fini del TFS e del calcolo della base pensionabile, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio.

Il dato letterale della norma attribuisce l’incremento al personale della Polizia di Stato, anche dei ruoli speciali, nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata, dalla quale non ha inteso discostarsi, secondo cui la disposizione si applica a tutte le forze di polizia, civili e militari. A tal fine risulta funzionale il richiamo che l’art. 6 del medesimo decreto compie all’art. 16 della l. n. 121/1981, che nell’ambito delle forze di polizia ricomprende anche l’Arma dei Carabinieri, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 2831 e n. 2833 del 2023.

Il collegio ha poi valorizzato l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che dispone espressamente la continua applicazione dell’art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. In base al dato letterale della disposizione, non vi è stata alcuna innovazione dell’ordinamento, come confermato da C.G.A.R.S. n. 1329, n. 1331 e n. 1326 del 2022.

Accertato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, il tribunale ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al beneficio. Ha inoltre escluso la cumulabilità della rivalutazione monetaria con gli interessi legali, in applicazione della regola posta dall’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, che ha esteso ai crediti di lavoro la non cumulabilità già prevista per i crediti previdenziali dall’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra i due importi. Ne è seguita la condanna dell’INPS alla rideterminazione e liquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti, detratte le somme già corrisposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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