Istituzione del profilo di tecnologo universitario a tempo indeterminato: certificazione positiva senza nuovi oneri (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 25 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sui contratti collettivi nazionali del pubblico impiego ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 165/2001, certifica la compatibilità economico-finanziaria dell’ipotesi di accordo che istituisce il profilo di tecnologo a tempo indeterminato, in attuazione dell’art. 24-ter della legge n. 240/2010. La certificazione positiva presuppone l’accertamento che l’intervento contrattuale non determini nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni e della finanza pubblica. La qualificazione del tecnologo come profilo autonomo, articolato su un unico livello e collocato al di fuori delle aree professionali del comparto, non integra di per sé profilo di illegittimità, purché il trattamento economico risulti non inferiore a quello della categoria delle elevate professionalità, come richiesto dal legislatore.
Il Fatto
L’ipotesi di contratto in esame, siglata il 9 ottobre 2024, istituisce il profilo di “tecnologo” nell’ambito del personale di ruolo non dirigenziale delle Università, in applicazione dell’art. 24-ter della legge n. 240/2010, introdotto dall’art. 14, comma 6-vicies, d.l. n. 36/2022. La disposizione, finalizzata ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell’Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del PNRR, consente alle Università di assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato, stabilendo una riserva in favore di coloro che abbiano prestato servizio come tecnologi a tempo determinato ex art. 24-bis della medesima legge.
L’accordo è stato sottoscritto nell’ambito della sequenza contrattuale prevista dall’art. 178, comma 1, lett. e), del CCNL 18 gennaio 2024 e acquisito dalle Sezioni riunite il 2 febbraio 2026 per l’esercizio del controllo di cui all’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Il Consiglio dei ministri ha espresso parere positivo nella seduta del 29 gennaio 2026, a seguito delle interlocuzioni tra il MEF e l’Aran sulla qualificazione giuridica del nuovo profilo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Riunite ricostruiscono il quadro normativo di riferimento, rilevando che la nuova figura si colloca in una posizione sui generis rispetto all’ordinamento professionale universitario, articolato in quattro aree professionali. L’accordo non inserisce il tecnologo nell’Area delle elevate professionalità, ma lo configura come profilo autonomo su un unico livello, senza indennità di ateneo, retribuzione di posizione e di risultato, né sviluppi verticali di carriera. Tale scelta recepisce il modello già adottato per i tecnologi degli enti di ricerca.
Quanto al trattamento economico, la Corte osserva che lo stipendio tabellare, compreso tra 33.000 euro iniziali e 52.700 euro dopo trent’anni di servizio, risulta in linea con quello dei tecnologi degli enti di ricerca e comunque non inferiore a quello della categoria delle elevate professionalità, come richiesto dal comma 2 dell’art. 24-ter. La progressione economica avviene attraverso posizioni stipendiali, subordinate all’esito positivo della valutazione dell’attività svolta, con meccanismi di rinvio in caso di sanzioni disciplinari.
Sul piano dell’organizzazione dell’orario di lavoro, l’accordo introduce criteri di ampia flessibilità: il tecnologo determina autonomamente il proprio tempo di lavoro, con misurazione media quadrimestrale e possibilità di riposi compensativi fino a un massimo annuo di 158 ore. È altresì consentito lo svolgimento di attività di arricchimento professionale, nel rispetto delle incompatibilità di cui all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001.
In relazione agli aspetti economico-finanziari, la relazione tecnica dell’Aran dichiara che l’ipotesi non comporta nuovi o maggiori oneri diretti o indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate e della finanza pubblica. La Corte, constatata l’assenza di nuovi o maggiori oneri finanziari e preso atto delle precisazioni dell’Aran circa la qualificazione del tecnologo come profilo e non come qualifica, certifica positivamente l’accordo, auspicando che la figura venga rivista nei prossimi accordi in parallelo alla riforma dell’ordinamento professionale degli enti di ricerca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.