Tariffe gas e componente CRVst: illegittima la conferma senza motivazione sul sovradimensionamento (TAR Lombardia n. 3018 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conferma del valore di una componente tariffaria addizionale del servizio gas, quando la stessa Autorità di regolazione abbia accertato il sovradimensionamento della tariffa rispetto al fabbisogno, richiede una motivazione specifica sulla scelta di posporre la riduzione. È illegittima per difetto di motivazione la delibera che mantenga invariata la componente in presenza di un sensibile miglioramento dei prezzi all’ingrosso e di un sovradimensionamento certificato dall’Autorità stessa. Il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione, destinatario della bolletta integrata dall’onere di sistema, è titolare di una posizione differenziata e qualificata: ha legittimazione a impugnare gli atti di regolazione tariffaria, non essendo l’onere liberamente negoziabile. Le successive delibere di aggiornamento non sono atti meramente confermativi quando esprimono una nuova valutazione delle condizioni di mercato.
Il Fatto
Un’impresa industriale gasivora, con stabilimenti collegati alla rete di distribuzione del gas, impugna la delibera ARERA 297/2023/R/com nella parte in cui conferma il valore della componente CRVst fino al 31 dicembre 2023 e fissa il valore a 3,5 centesimi di euro/smc dal 1° gennaio 2024. Con successivi motivi aggiunti impugna la delibera 429/2023/R/COM del 28 settembre 2023, che conferma la componente e ne fissa il valore a 4,8 centesimi dal 1° aprile 2024, e la delibera 113/2024/R/COM del 28 marzo 2024.
La ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, la disparità di trattamento rispetto alle imprese allacciate alla rete di trasporto e l’irragionevolezza del meccanismo flat. ARERA e la società di trasporto eccepiscono il difetto di legittimazione del cliente finale e la mancata impugnazione degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione. Il cliente finale, pur privo di rapporto contrattuale diretto con il trasportatore, subisce gli effetti economici della componente sulla base degli accordi commerciali; l’onere di sistema integra la bolletta nella parte tariffaria. L’impossibilità di una libera negoziazione dell’onere radica la legittimazione e l’interesse all’impugnazione, attribuendo al cliente una posizione differenziata e qualificata, secondo i criteri ricavabili da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2014 e da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2260 del 2022.
Superata l’eccezione di confermatività, il Collegio osserva che l’avverbio “di norma” contenuto nell’art. 43.2 RTTG consente l’esercizio tardivo del potere tariffario; le delibere “tardive” non sono atti vincolati quando esprimono una nuova valutazione delle condizioni di fatto. Il ricorso introduttivo è quindi parzialmente fondato limitatamente al trimestre luglio-settembre 2023: la delibera è carente di motivazione laddove conferma la tariffa nonostante il miglioramento dei prezzi all’ingrosso e il sovradimensionamento delle componenti CRVbl e CRVst dalla stessa Autorità certificato. L’annullamento impone ad ARERA di ridefinire la tariffa, senza espansione della precedente.
È invece infondata l’impugnazione dell’art. 5 della delibera 297/2023, che ha ridotto la componente da 5,50 a 3,50 centesimi: il motivo non individua la norma che imponga una correlazione diretta tra prezzo del gas e valore della componente, e la ricorrente non dimostra l’errore di calcolo. Il sindacato sulla discrezionalità tecnica si arresta alla verifica della plausibilità della scelta (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 10624 del 2022). La componente risponde alla logica dell’onere di sistema e al livello di giacenza del fondo di settlement.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, essa presuppone situazioni analoghe: la diversità dei metodi di approvvigionamento produce effetti diretti sulla composizione della tariffa. Le censure sulla struttura del prelievo si scontrano con la mancata impugnazione della delibera istitutiva 782/2017/R/gas. I motivi aggiunti sono respinti: la delibera 429/2023 motiva il cambio di prospettiva regolatoria; la censura sul meccanismo del Delta in out è inammissibile per genericità. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.