Ricerche di latitanza non estese all’estero e prova presuntiva della sottrazione (Cass. pen. Sez. I n. 32372 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della dichiarazione di latitanza, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. pen., pur dovendo essere esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di eseguire la misura per mancato rintraccio dell’imputato e la sua volontaria sottrazione alla misura, non devono necessariamente comprendere i luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, né quelli all’estero quando ricorrano le condizioni dell’art. 169, comma quarto, cod. proc. pen. L’accertamento della volontarietà della sottrazione alle ricerche, presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché sorrette da una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto conto delle concrete abitudini di vita del ricercato.
Il Fatto
Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Padova nel 2011, lamentando che il decreto di latitanza emesso a suo carico il 1° ottobre 2007 fosse viziato. Da quel vizio sarebbe derivata la notifica dell’estratto contumaciale al difensore d’ufficio anziché all’imputato, con lesione del diritto di difesa, avendo il giudizio celebrato in sua assenza.
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza sul rilievo che le ricerche erano state correttamente espletate e che era provata la volontaria sottrazione del condannato alla custodia cautelare. Avverso tale ordinanza il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 295, 296 e 548 cod. proc. pen., nel testo vigente al momento della sentenza di primo grado, nonché dell’art. 179 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra latitanza e irreperibilità e ribadisce il principio già affermato nella propria giurisprudenza. Le ricerche dell’art. 295 cod. proc. pen. devono essere esaustive al duplice scopo di accertare l’impossibilità di esecuzione della misura e la volontaria sottrazione, ma non coincidono con quelle dei luoghi tipizzati ai fini dell’irreperibilità, né con quelle all’estero quando ne sussistano le condizioni dell’art. 169, comma quarto, cod. proc. pen. Richiama sul punto Sez. 6 n. 31285 del 2017, resa in fattispecie analoga in cui non emergevano elementi certi di stabile dimora estera dell’imputato.
Quanto al caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto le dichiarazioni del coindagato generiche e scarsamente attendibili, nonché poco plausibile che chi teme una misura cautelare si rechi proprio in un luogo in cui è facilmente riconoscibile. La Corte osserva che, in assenza di una precisa localizzazione del ricorrente, difettavano elementi idonei a giustificare utili ricerche in Albania, risultando quello solo il suo luogo di nascita e non anche il luogo di residenza documentato.
Il ricorso non indica d’altra parte circostanze specifiche che, all’epoca dei fatti, rendessero concretamente praticabili ricerche nel territorio estero. Il giudice dell’esecuzione si è dunque attenuto al principio di diritto, che la Corte intende ribadire, secondo cui le ricerche non devono necessariamente estendersi ai luoghi esteri in mancanza delle condizioni previste.
Infondata è anche la censura sull’accertamento della volontarietà della sottrazione. Il giudice dell’esecuzione ha valorizzato la conoscenza, da parte del ricorrente, dell’imminente emissione della misura, desumibile dall’arresto del coindagato e da una intercettazione in cui egli esprimeva preoccupazione per l’improvviso silenzio del complice. L’accertamento della volontarietà può fondarsi su presunzioni, purché dotate di base fattuale adeguata, come confermato da Sez. 3 n. 10733 del 2023. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 169 c.p.p. – Notificazioni all'imputato all'estero
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 295 c.p.p. – Verbale di vane ricerche
- Art. 296 c.p.p. – L a t i t a n z a
- Art. 548 c.p.p. – Deposito della sentenza