Restituzione nel termine per il latitante non dichiarato irreperibile (Cass. pen. Sez. 5 n. 13531 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della disciplina transitoria di cui all’art. 15-bis, comma 2, legge n. 67/2014, la condizione dell’imputato dichiarato latitante non è equiparabile a quella dell’imputato dichiarato irreperibile, atteso che le ricerche effettuate ai sensi dell’art. 295 cod. proc. pen. non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito per la dichiarazione di irreperibilità, né quelle all’estero quando ricorrano le condizioni dell’art. 169, comma quarto, cod. proc. pen. Ne consegue che, per l’imputato che alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 non sia stato dichiarato irreperibile, la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale resta disciplinata dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla riforma del processo in absentia.

Il Fatto

Il Tribunale di Pescara, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna pronunciata all’esito di un processo celebrato senza la sua partecipazione e, in via subordinata, la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. Il ricorrente, dichiarato latitante sin dalla fase delle indagini e assistito da un difensore di ufficio, lamentava di non avere avuto conoscenza della celebrazione del processo.

L’ordinanza impugnata era stata emessa in sede di rinvio, dopo l’annullamento di un precedente provvedimento ad opera della Corte di cassazione, che aveva sollecitato il giudice di merito a verificare la disciplina applicabile, anche alla luce della normativa transitoria di cui all’art. 15 della legge n. 67/2014. Il Tribunale aveva escluso l’applicabilità della disciplina previgente, ritenendo la condizione del latitante assimilabile a quella del soggetto raggiunto dal decreto di irreperibilità.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha accolto il ricorso, rilevando che i due motivi sono fondati e interdipendenti. Il giudice del rinvio aveva frainteso il perimetro della regiudicanda, incentrata sulla mancata delibazione nel merito dell’istanza di restituzione nel termine, ed era giunto a una conclusione contrastante con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte ha richiamato un recente arresto della Terza Sezione, depositato in data 5 marzo 2026, che – pronunciandosi sulla richiesta di rescissione del giudicato avanzata dal medesimo ricorrente – ha escluso che la condizione dell’imputato irreperibile possa essere accomunata a quella del latitante. I due istituti si fondano su presupposti diversi e non sono sovrapponibili.

In particolare, è stato evidenziato che le ricerche della polizia giudiziaria effettuate ai sensi dell’art. 295 cod. proc. pen., pur dovendo essere esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di eseguire la misura e la volontaria sottrazione dell’imputato, non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, né quelle all’estero quando ricorrano le condizioni dell’art. 169, comma quarto, cod. proc. pen., con il richiamo ai precedenti di legittimità citati nell’ordinanza.

Pertanto, per il ricorrente, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, ricorreva la condizione di soggetto non dichiarato irreperibile, con la conseguente applicazione della restituzione nel termine disciplinata dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione vigente prima della riforma del processo in absentia, che prevede la restituzione salvo che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.

L’ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, per rivalutare la meritevolezza dell’istanza alla luce della corretta regolamentazione processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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