Illegittimo diniego tacito senza verifica della documentazione integrativa (TAR Puglia n. 356 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione, destinataria di un’istanza di permesso di costruire, una volta richiesta e ottenuta la documentazione integrativa ritenuta necessaria, non può abbandonare il procedimento in una situazione di silenzio, senza verificare la sussistenza di eventuali ragioni ostative alla sua conclusione. La produzione documentale, ove risulti conforme alle prescrizioni dell’Ente, impone a quest’ultimo l’onere di pronunciarsi espressamente, riattivando il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento esplicito. In tale contesto, l’ordinanza istruttoria costituisce lo strumento processuale per acquisire gli elementi necessari a valutare la fondatezza della pretesa azionata avverso il silenzio inadempimento.
Il Fatto
La società ricorrente, promissaria acquirente di un fabbricato, presentava, unitamente ai nudi proprietari e all’usufruttuaria, una domanda di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento. Il procedimento, avviato con istanza protocollata, aveva già raccolto i pareri favorevoli della Soprintendenza e della Commissione Locale Paesaggio.
Il Servizio Edilizia ed Urbanistica del Comune, tuttavia, richiedeva una serie di integrazioni documentali. I richiedenti ottemperavano alla richiesta depositando gli atti richiesti, ma l’Ente non concludeva comunque il procedimento, serbando un silenzio che la società ricorrente impugnava innanzi al TAR per sentirne accertare l’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti del fascicolo processuale, rileva che la documentazione versata dai richiedenti in risposta alla richiesta di integrazione appare conforme a quella richiesta dall’Amministrazione stessa.
La completezza documentale della produzione, verificabile in atti, non giustifica pertanto l’ulteriore inerzia dell’Ente. Proprio la conformità della documentazione induce il Tribunale a ritenere necessario acquisire chiarimenti dall’Amministrazione sulle eventuali ragioni ostative alla celere conclusione del procedimento, all’esito della verifica sulla completezza di quanto trasmesso.
Sul presupposto di tale conformità, il TAR dispone un incombente istruttorio, onerando il Comune di fornire documentati chiarimenti sulle cause che impediscono la definizione del procedimento. L’ordinanza fissa il termine per il deposito e rinvia l’esame della controversia all’udienza camerale successiva, evidenziando che l’accertamento delle ragioni del silenzio è pregiudiziale alla decisione sulla fondatezza del ricorso avverso l’inadempimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.