Whistleblowing: esonero da responsabilità solo per condotte correlate (Cass. civ. Sez. L n. 22614/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giusta causa, la protezione accordata al whistleblower ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 sottrae alla reazione disciplinare solo le condotte che, per quanto rilevanti anche sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare prevista dalla norma. Non opera invece alcuna tutela per condotte omissive autonome, temporalmente e causalmente slegate dalla segnalazione, la cui valutazione in termini di gravità e di lesione del vincolo fiduciario è rimessa al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Il Fatto
Un dirigente responsabile dell’Area Amministrazione Finanze e Fiscale di un’azienda speciale del Comune di Napoli è stato licenziato per giusta causa con missiva del 28 dicembre 2018, per non avere acquisito, analizzato e istruito un avviso di accertamento fiscale di circa 4.000.000,00 euro, notificato all’azienda il 7 giugno 2018, e per non avere proposto ai vertici aziendali la designazione di un professionista esterno per il contenzioso, né relazionato sulle conseguenze e sulle iniziative da assumere.
Il Tribunale e, in appello, la Corte di merito avevano inizialmente rigettato le domande del lavoratore. La sentenza della Corte d’appello era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 12688/2024, che aveva rilevato l’inscindibile connessione tra le censure relative all’assenza di responsabilità del dirigente (per incompetenza) e quelle relative al contesto di whistleblowing, rimettendo al giudice del rinvio l’accertamento del collegamento tra le denunce presentate dal lavoratore e l’addebito disciplinare. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2092/2025, ha rigettato l’impugnativa del licenziamento. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto il primo e il secondo motivo (esaminati congiuntamente), con cui il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001 e la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha innanzitutto ribadito il principio di diritto enunciato nella precedente sentenza rescindente, secondo cui la segnalazione ex art. 54-bis sottrae alla reazione disciplinare solo le condotte funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente applicato tale principio, escludendo il collegamento funzionale tra le denunce del dirigente e il licenziamento: la prima denuncia risaliva al 16 aprile 2015 e riguardava irregolarità nella gestione di appalti, mentre la seconda denuncia, del 2 ottobre 2018, era successiva alla condotta omissiva contestata (l’avviso di accertamento di cui il dirigente aveva avuto conoscenza già nel giugno 2018).
La Corte ha inoltre rilevato che tutte le altre doglianze dei primi due motivi tendevano, al di là delle denunciate violazioni di legge, a ottenere una revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito, il quale aveva compiuto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. La valutazione delle risultanze probatorie e l’attendibilità delle prove è riservata al giudice del merito, che è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, senza essere tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti.
Quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte ha richiamato il consolidato orientamento (Sez. un. n. 8053/2014) secondo cui il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non per l’omessa valutazione di deduzioni difensive o di elementi istruttori in quanto tali. Gli aspetti di cui il ricorrente assumeva l’omesso esame non costituivano fatti storici, ma contestazioni valutative dell’operato del giudice, inidonee a integrare il vizio dedotto.
Il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio e al raddoppio del contributo unificato, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per le spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, sicché la parte soccombente all’esito finale può essere condannata al pagamento delle spese anche per il grado di cassazione (Cass. n. 4909/2004). Quanto al raddoppio del contributo unificato, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite (Cass. n. 20621/2023), secondo cui l’integrale rigetto dell’impugnazione giustifica il maggior costo del servizio imposto al richiedente, che ha vanamente sollecitato il riesame di una decisione meritevole di passare in giudicato. Ha quindi confermato l’applicabilità del raddoppio anche nel giudizio di rinvio, in quanto la ratio della norma è orientata a scoraggiare le impugnazioni pretestuose, quale si è rivelata quella del ricorrente principale.
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