Legato bancario e divieto di pagamento al legatario senza dichiarazione di successione (ABF Collegio di Palermo n. 1798 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto posto dall’art. 48 t.u. succ. ai debitori del defunto e ai detentori di beni che gli appartenevano di pagare le somme dovute agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, prima della prova della presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione negativa, integra un vincolo di indisponibilità della somma. Esso non incide sul profilo della legittimazione del legatario, ma configura una impossibilità giuridica della prestazione, che legittima l’intermediario a opporre il mancato pagamento. Ne deriva che la richiesta di liquidazione del saldo del conto avanzata dal legatario non può essere accolta finché la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione non sia soddisfatta.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di legataria testamentaria, chiedeva all’intermediario il pagamento delle somme depositate sul conto del de cuius, sul presupposto di una disposizione con formula “lego e lascio”. La banca rifiutava la liquidazione, eccependo la mancata produzione della dichiarazione di successione e il divieto di consegnare direttamente i beni al legatario in presenza del solo erede rinunciante.
L’intermediario osservava che l’erede testamentario aveva rinunciato all’eredità e che, in sua assenza, le somme andavano liquidate all’erede o a un eventuale curatore dell’eredità giacente. La ricorrente replicava di essere titolare attuale del credito in forza dell’art. 658 cod. civ., di impegnarsi a presentare la dichiarazione e di non poter subire il blocco del rapporto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha incentrato la decisione su un profilo assorbente: la mancata prova della presentazione della dichiarazione di successione. Il testo dell’art. 48 t.u. succ. vieta ai debitori del defunto di pagare le somme dovute agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa se non è fornita la prova della presentazione della dichiarazione, o dell’intervenuto accertamento, o non sia stata resa la dichiarazione scritta di non obbligo.
Richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 5305 del 18 ottobre 2013, il Collegio ha qualificato il divieto come vincolo di indisponibilità della somma, che non tocca la legittimazione dei cointestatari, regolata dal codice civile, ma impone un adempimento condizionante. La presentazione della denuncia di successione, o della dichiarazione negativa, costituisce perciò una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento al creditore, pur legittimato a esigere la liquidazione.
Il Collegio ha ribadito che la norma speciale configura un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione, assimilabile a un’impossibilità giuridica sopravvenuta, in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, fino a quando non sia soddisfatta la condizione. La violazione del divieto espone l’intermediario alle sanzioni previste dall’art. 53 t.u.
Nel caso concreto è risultato pacifico che la ricorrente, al momento del ricorso, non aveva ancora presentato la denuncia di successione né la dichiarazione negativa. Di qui il rigetto della domanda: la prestazione restitutoria dell’intermediario resta assoggettata a una causa di impossibilità giuridica fino alla presentazione della dichiarazione. La questione relativa alla rinuncia dell’erede e alla posizione del legatario è rimasta assorbita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.