Pignoramento presso terzi estinto e competenza ABF sulla condotta della banca (ABF Collegio di Bologna n. 1306 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio innanzi all’ABF, la controversia che investa le sole modalità di svolgimento dell’esecuzione forzata è sottratta alla competenza dell’Arbitro e va proposta al giudice dell’esecuzione con i rimedi tipici dell’opposizione all’esecuzione o dell’opposizione agli atti esecutivi. Quando invece le doglianze del ricorrente non comportano rischio di sovrapposizione con l’accertamento dell’autorità giudiziaria, ma investono la correttezza del comportamento dell’intermediario nella relazione contrattuale con il cliente, rispetto alla quale la procedura esecutiva costituisce mero presupposto di fatto, la competenza dell’Arbitro sussiste. La pretesa risarcitoria è però accoglibile solo se il pregiudizio asserito è allegato e provato, non essendo sufficiente la deduzione generica del danno.

Il Fatto

Il ricorrente e la cointestataria del conto espongono che in data 01.08.2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva pignorato presso la banca, ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., il conto corrente cointestato. Il pignoramento, secondo i ricorrenti, non era stato iscritto a ruolo e doveva quindi ritenersi mai eseguito. La cointestataria lamentava di non poter disporre del 50% delle somme, di non aver percepito un rimborso assicurativo di euro 2.900,00 accreditato sul conto, di non aver potuto pagare le rate del mutuo e di non poter utilizzare le carte.

Esperito infruttuosamente il reclamo, i ricorrenti chiedevano lo sblocco del conto e il risarcimento dei danni. La banca eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per la pendenza della procedura esecutiva; nel merito riferiva di aver chiesto chiarimenti al creditore procedente e, in data 13 maggio 2025, di aver rimosso i vincoli, che la carta era sempre stata attiva e che il rimborso era stato vincolato solo nella misura del 50%.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Ricorda che le Disposizioni della Banca d’Italia sottraggono all’Arbitro le controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione, richiamando il prevalente orientamento arbitrale (tra le altre, Collegio di Napoli n. 1432/25 e Collegio di coordinamento n. 8088 del 2021).

Tale regola, osserva però il Collegio, non è assoluta. Se le contestazioni non implicano una sovrapposizione con l’accertamento del giudice dell’esecuzione, ma richiedono un sindacato sulla correttezza contrattuale dell’intermediario, la competenza sussiste: in tal senso richiama il Collegio di Bari n. 2007/25, nonché i precedenti dei Collegi di Milano, Palermo e Bari ivi citati. Nel caso concreto il pignoramento era già estinto in data 28.2.2025, come da certificato di non pendenza rilasciato il 7.4.2025, e il petitum riguardava il mancato svincolo delle somme e il risarcimento: questioni rilevanti sul piano della corretta esecuzione del rapporto, rispetto alle quali la procedura costituiva solo presupposto di fatto. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito, sul primo capo della domanda il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere: la banca, preso atto del certificato di non pendenza, aveva svincolato il conto il 13 maggio 2025 e aveva in precedenza chiesto invano informazioni al creditore procedente.

Quanto alle pretese risarcitorie, il Collegio le ritiene sprovviste di prova. Il mancato incasso del rimborso di euro 2.900,00 non è smentito, ma la banca eccepisce di non dover verificare, in pendenza della procedura, la provenienza e la pignorabilità delle somme. Le segnalazioni di impagato del mutuo sono anteriori al certificato di non pendenza e derivano comunque dalla mancanza di fondi. Quanto alle carte, la banca documenta che erano rimaste attive. Non essendo provato alcun danno, ogni richiesta risarcitoria è respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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