Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 3363 del 15.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche nella pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, che si concretizza in una delibazione dell’esito che sarebbe stato raggiunto all’esito del giudizio. In sede di legittimità, il sindacato sulle pronunce dei giudici di merito riguardo alle spese di lite è diretto soltanto ad evitare che risulti violato il principio secondo cui tali spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale e insindacabile la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi. La condanna alle spese, ivi comprese quelle anche non ripetibili perché eccessive o superflue, non può essere censurata in cassazione in assenza di specifica indicazione delle singole voci di attività processuale ritenute superflue.
Il Fatto
La società committente aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal sub-vettore per il pagamento di servizi di trasporto. Nel corso del giudizio di primo grado, la società che aveva affidato i servizi al sub-vettore provvedeva al pagamento del dovuto, sicché il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese.
La Corte d’Appello, adita dal sub-vettore, accoglieva l’impugnazione sul capo delle spese, condannando la società committente, soccombente virtuale, alla refusione delle spese dei due gradi; rigettava invece l’appello incidentale proposto da quest’ultima per ottenere la condanna alle spese anche della società affidataria dei servizi. Avverso tale sentenza la committente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto escluso la violazione dell’art. 92, primo comma, c.p.c., richiamato dalla ricorrente per sostenere che la condotta processuale delle controparti, che non avevano comunicato l’avvenuto accordo, avrebbe reso superflua l’attività processuale. Il giudice di legittimità ha ricordato che, anche per la pronuncia di cessazione della materia del contendere, vige il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Sezioni Unite n. 25478 del 2021), che nella specie era stata correttamente individuata a carico della committente: la domanda del sub-vettore era infatti pienamente fondata, essendo quest’ultimo titolare di azione diretta ex art. 7-ter d.lgs. n. 286/2005 anche nei confronti della committente medesima.
Quanto alla censura per la condanna anche alle spese eccessive o superflue, il motivo è stato dichiarato inammissibile, per non avere la ricorrente specificamente indicato quali attività (udienze, note, ecc.) fossero da ritenere superflue alla luce delle trattative concluse tra le altre parti. La Corte ha inoltre escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la Corte territoriale ampiamente spiegato le ragioni per cui la scelta del creditore di agire nei confronti del committente, piuttosto che verso l’affidataria inadempiente, non integrasse violazione del dovere di lealtà processuale.
Con riferimento al secondo motivo — concernente il rigetto dell’appello incidentale volto ad ottenere la condanna alle spese della società affidataria dei servizi — la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva specificamente indicato dove, nell’atto di appello incidentale, avesse impugnato il capo sulle spese limitatamente all’omessa condanna del terzo, essendosi limitata a lamentare l’omessa valutazione della dedotta violazione del dovere di buona fede. L’appello incidentale, così conformato, non era idoneo a sollecitare una pronuncia favorevole sul punto.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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