Inammissibile il ricorso che non critica la statuizione di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 15926 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione devono tradursi in una critica specifica della decisione impugnata, identificando le ragioni per cui essa è erronea. È, pertanto, inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., il motivo che non si confronti con la statuizione di inammissibilità dell’appello e si limiti a riproporre le censure già dedotte nei gradi di merito. La mancata contestazione della statuizione processuale di inammissibilità, essendo preliminare a ogni ulteriore vaglio, preclude l’esame dei motivi aventi oggetto non processuale, i quali, ove basati su argomentazioni svolte dal giudice ad abundantiam, sono altresì carenti di interesse. La proposizione di un “non motivo” è sanzionata con l’inammissibilità, cui consegue la condanna del soccombente ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 14.10.2024, dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti della banca creditrice di un trust e del vincolo creato sugli immobili del disponente. Gli appellanti avevano censurato la sentenza di primo grado quanto all’oggetto della declaratoria di inefficacia e alla violazione dell’art. 1956 cod. civ..
Il giudice dell’impugnazione riteneva che i motivi di appello non fossero stati formulati in aderenza al vaglio imposto dall’art. 342 cod. proc. civ., rilevando comunque nel merito l’infondatezza dell’unica censura intelleggibile. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resisteva la banca con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con i motivi di ricorso, i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e dell’art. 1956 cod. civ., richiamando le doglianze già svolte nei giudizi di merito. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure, dichiarandole inammissibili.
Premesso che l’esercizio del diritto d’impugnazione è idoneo solo se i motivi si concretizzano in una critica della decisione, i giudici di legittimità hanno osservato come i ricorrenti non avessero proposto alcuna specifica contestazione della statuizione con cui la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello ex art. 342 cod. proc. civ. La mancata confutazione delle ragioni poste a base di tale pronuncia processuale, preliminare all’ingresso di ogni ulteriore vaglio, ha determinato la nullità dei motivi per inidoneità allo scopo, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo” sanzionata dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte ha inoltre precisato che le censure, basandosi su argomentazioni svolte dalla Corte territoriale ad abundantiam, risultavano carenti d’interesse. All’inammissibilità dei motivi è conseguita quella del ricorso.
La soccombenza ha determinato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.200,00, nonché della somma di euro 6.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1956 c.c. – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso