Spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam a carico della sola parte richiedente (Cass. civ. Sez. 2 n. 19512 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice, nell’ambito di un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., pone le spese a carico di una parte diversa dal ricorrente – che è tenuto ad anticiparle – non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo e può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di anticipazione e del principio di causalità. Nell’eventuale successivo giudizio di merito, tali spese devono essere considerate come spese giudiziali, da regolare secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Il Fatto
Il Condominio di via Dante n. 9 in Matera promuoveva un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. per verificare le cause di cattivi odori in alcune proprietà esclusive. Con decreto del 6/11/2025, il Tribunale di Matera liquidava le competenze del consulente tecnico nominato ponendole a carico delle parti in solido.
Avverso tale decreto, i proprietari delle unità immobiliari interessate proponevano ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo la violazione degli artt. 91, 92 e 696-bis c.p.c. Il Condominio, con controricorso, aderiva alla tesi dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del ricorso, ritenendolo ammissibile in quanto la statuizione censurata è abnorme e non presenta il connotato della definitività. Il provvedimento di liquidazione che pone le spese a carico di una parte diversa dal ricorrente – tenuto ad anticiparle – non è previsto dalla legge e, avendo natura decisoria, può essere oggetto di ricorso straordinario. La Corte ha dato continuità al principio affermato da Cass. n. 28677/2023 e richiamato da Cass. n. 212/2019 e Cass. n. 21756/2015.
Nel merito, il motivo è stato ritenuto fondato. La Suprema Corte ha ribadito che le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di anticipazione e del principio di causalità. Tale principio è stato affermato richiamando la giurisprudenza di Cass. n. 28677/2023, Cass. n. 9735/2020 e Cass. n. 4156/2012.
La Corte ha quindi accolto il ricorso e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., eliminando la statuizione che poneva le spese dell’A.T.P. a carico delle parti in via solidale e ponendo le stesse a carico della sola parte istante. All’esito dell’eventuale giudizio di merito, tali spese saranno considerate nel governo generale delle spese del grado di giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Condominio in base al principio della soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
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Nota della Redazione
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