Legittimazione del comproprietario e occupazione sine titulo della P.A. (TAR Sicilia n. 3430 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il comproprietario di un fondo è legittimato attivamente a proporre le azioni a tutela della proprietà comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri contitolari, in virtù del principio di rappresentanza reciproca immanente al sistema. Tale legittimazione non si estende alla domanda risarcitoria, che involge un diritto di natura personale del singolo, né alla sollecitazione dei poteri di acquisizione sanante ex art. 42-bis del T.U. Espropri, il cui esercizio determinerebbe la perdita della proprietà del bene in capo al comproprietario. Nel caso di occupazione illegittima di un’area da parte della pubblica amministrazione per fini di pubblica utilità, il mero decorso del tempo non rileva ai fini dell’usucapione, salvo che possa obiettivamente e inequivocabilmente riscontrarsi la volontà dell’amministrazione di esercitare sull’area ogni facoltà caratteristica della situazione proprietaria.

Il Fatto

Il ricorrente, dichiratosi comproprietario di un appezzamento di terreno insieme a un’altra comproprietaria, lamenta l’occupazione sine titulo delle aree da parte del Comune, che le ha utilizzate per realizzare una strada ad uso pubblico di estensione pari a circa 1.350 mq. Non essendo mai stati adottati i provvedimenti ablatori né determinata alcuna indennità, il ricorrente ha diffidato l’amministrazione ad avviare il procedimento di acquisizione sanante, in alternativa alla restituzione previa riduzione in pristino e al risarcimento del danno.

Con atto del 28.02.2024 il Comune ha respinto la richiesta, ravvisando la manifesta infondatezza della domanda sul presupposto che l’area risultasse inserita in piani di lottizzazione approvati negli anni Sessanta e che le aree destinate a viabilità fossero state acquisite a titolo gratuito. Il ricorrente ha impugnato tale diniego; il Comune si è costituito eccependo il difetto di legittimazione attiva e l’usucapione delle aree.

La Motivazione della Corte

Sulla prima eccezione il Collegio richiama il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun contitolare è titolare di una legittimazione attiva sostitutiva rispetto alle azioni a tutela della cosa comune, con effetti dispiegantisi verso tutti gli interessati. Il presupposto è che il singolo agisca per un interesse comune e non per un interesse esclusivo o in contrasto con quello degli altri comproprietari.

Da tale regola il Tribunale trae una distinzione decisiva. La legittimazione sussiste per la domanda restitutoria, che costituisce azione a tutela della proprietà comune. Non sussiste, invece, per la domanda risarcitoria, atteso che l’interesse al ristoro del danno è di natura personale, né per la sollecitazione dei poteri di acquisizione sanante ex art. 42-bis del T.U. Espropri, poiché il loro esercizio comporterebbe la perdita della proprietà in capo al comproprietario e non può qualificarsi come tutela della proprietà comune.

Quanto all’eccezione di usucapione, il Collegio ne afferma la tempestività: la memoria comunale, prima difesa dell’amministrazione, è stata depositata almeno venti giorni prima dell’udienza e costituisce memoria di replica tempestiva. Nel merito richiama il pacifico orientamento secondo cui, in caso di occupazione illegittima per fini di pubblica utilità, il mero decorso del tempo non rileva ai fini dell’usucapione, salvo che emerga in modo obiettivo e inequivoco la volontà dell’amministrazione di esercitare ogni facoltà proprietaria.

Nel caso concreto il Comune non ha provato di avere acquisito a titolo gratuito le aree adibite a strada: le particelle controverse non risultano comprese nel piano di lottizzazione richiamato. Il provvedimento impugnato si fonda dunque su un erroneo presupposto di fatto. Il ricorso è pertanto accolto quanto alla domanda restitutoria e alla domanda risarcitoria del ricorrente, con annullamento in parte qua dell’atto; il difetto di legittimazione è dichiarato per la richiesta risarcitoria della comproprietaria e per la sollecitazione dell’acquisizione sanante. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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