Revoca del gratuito patrocinio appellabile davanti al giudice amministrativo (C.G.A.R.S. n. 363 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il capo autonomo di sentenza che revoca o nega l’ammissione al gratuito patrocinio è impugnabile con l’appello davanti al giudice amministrativo che ha emesso la decisione, non con l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, riservata alle questioni di quantum del compenso e devoluta al giudice ordinario. La revoca attiene all’an del beneficio e costituisce statuizione di merito della sentenza, soggetta al rimedio ordinario. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado consegue la revoca dell’ammissione, ai sensi degli artt. 130 bis, comma 1, e 136 d.P.R. n. 115/2002. Il difensore della parte ammessa non ha diritto alla liquidazione del compenso quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto in primo grado l’annullamento del provvedimento con cui il Ministero dell’interno gli aveva negato i benefici previsti dalla legge n. 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di stampo mafioso, per assenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), della stessa legge.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario, e ha respinto in via definitiva l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, compensando le spese. L’appellante ha impugnato la sentenza limitatamente a quest’ultimo capo, deducendo la violazione dell’art. 136 del T.U. sulle spese di giustizia: la revoca sarebbe stata fondata su un’ipotesi non prevista dalla legge.

La Motivazione della Corte

La difesa erariale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, sostenendo che anche l’opposizione avverso il provvedimento del giudice amministrativo in materia di patrocinio a spese dello Stato ricadrebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, richiamando Cass. civ., Sez. Unite, n. 20501 del 2023.

Il Collegio respinge l’eccezione. Dal quadro normativo e dalla giurisprudenza emergono tre rimedi astrattamente azionabili: l’opposizione ex art. 170 T.U. spese di giustizia, il ricorso al capo dell’ufficio giudicante e l’appello al giudice superiore. Il rimedio che si attaglia al processo amministrativo è il terzo, come affermato da Cass. civ., sez. VI, n. 7191 del 2016.

Il ricorso al capo dell’ufficio non è coerente con i connotati del processo amministrativo, dove i compiti monocratici sono tassativi e in genere soggetti a controllo collegiale, senza casi inversi di atti collegiali sottoposti a controllo monocratico. L’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 concerne invece le questioni di quantum del compenso del difensore e spetta al giudice ordinario. La revoca del beneficio attiene all’an e rientra tra le statuizioni di merito appellate davanti allo stesso giudice amministrativo, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. III, n. 8045 del 2024; Sez. V, n. 11026 del 2023; C.G.A.R.S. n. 177 del 2018).

Nel merito il gravame è infondato. L’art. 130 bis, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che, quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado consegue quindi la revoca dell’ammissione disposta con la sentenza appellata, in applicazione degli artt. 130 bis e 136 d.P.R. n. 115/2002 (Cons. Stato, Sez. V, n. 6213 del 2024; C.G.A.R.S. n. 316 del 2024). Il primo giudice ha dunque correttamente respinto l’istanza.

Il Collegio conferma per completezza anche il decreto con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita presso il C.G.A.R.S., ha respinto la nuova istanza presentata per il secondo grado, per manifesta infondatezza delle pretese ai sensi dell’art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della questione giuridica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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