Legittimazione dei consiglieri comunali e approvazione congiunta di DUP e bilancio (TAR Lazio n. 39 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle delibere consiliari da parte dei consiglieri comunali di minoranza, la legittimazione a ricorrere ha carattere eccezionale e postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato. Essa è ammessa, in via mediata, quando le modalità di approvazione della delibera, indipendentemente dal contenuto, abbiano in concreto pregiudicato l’esercizio delle funzioni e le relative prerogative strumentali, di accesso, informazione, documentazione, partecipazione e manifestazione del voto. Ai sensi degli artt. 170 e 174 del d.lgs. n. 267/2000, il DUP costituisce atto presupposto indispensabile del bilancio, ma la sua propedeuticità logica non impone una seduta consiliare separata: la presentazione e l’approvazione possono avvenire nella medesima adunanza, purché il Consiglio deliberi prima sul DUP e poi sul bilancio.
Il Fatto
Due consiglieri comunali di minoranza impugnano la delibera di Consiglio Comunale con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la delibera di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il medesimo triennio e i prodromici atti di Giunta. I ricorrenti deducono che gli atti sarebbero stati adottati in violazione del loro diritto a partecipare al procedimento di formazione del bilancio.
Il primo motivo lamenta l’assenza di una delibera dell’organo di governo che approvasse la ricognizione degli immobili da inserire nel piano di alienazione e valorizzazione. Il secondo motivo sostiene che il regolamento comunale di contabilità imporrebbe l’approvazione del DUP in una seduta consiliare separata rispetto a quella dedicata al bilancio. Il Comune si costituisce eccependo, tra l’altro, irricevibilità, difetto di giurisdizione e carenza di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente le eccezioni processuali. L’eccezione di irricevibilità è infondata, perché il ricorso non investe la procedura di dismissione di beni pubblici ma le delibere di approvazione del bilancio e del DUP, con applicazione del termine ordinario. Parimenti infondato è il difetto di giurisdizione, poiché non si contesta il merito delle scelte di bilancio ma le regole procedimentali della loro approvazione.
Sulla legittimazione attiva il Tribunale richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la legittimazione dei consiglieri a impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte è eccezionale e presuppone la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus. Nella specie i ricorrenti deducono violazioni delle regole del procedimento di formazione degli atti, incidenti sullo ius ad officium: l’eccezione è respinta.
Nel merito il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, l’art. 58 del d.l. n. 112/2008 e l’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 richiedono una delibera di individuazione dei beni alienabili o valorizzabili, ma non impongono una doppia deliberazione annuale. L’elenco, una volta adottato, resta valido fino a variazioni del patrimonio. L’individuazione era avvenuta con delibera del 2011, regolarmente pubblicata, e non era stata necessaria alcuna nuova redazione.
Quanto al secondo motivo, gli artt. 170 e 174 del d.lgs. n. 267/2000 impongono la propedeuticità del DUP rispetto al bilancio, ma non l’approvazione in sedute separate. La presentazione congiunta è consentita e la sequenza logica è rispettata se il Consiglio delibera prima sul DUP e poi sul bilancio. Nel caso concreto il Consiglio ha approvato il DUP con la delibera n. 1/2025 e, nella medesima seduta, il bilancio con la delibera n. 3/2025. Le garanzie dei consiglieri sono assicurate dal rispetto dei termini tra avviso di convocazione e riunione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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