Legittimazione ad impugnare avvisi societari e utili extracontabili del socio di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 26402 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo intestato e diretto esclusivamente nei confronti di una società, e che non rechi nessuna pretesa tributaria nei suoi confronti, neppure in via solidale o sanzionatoria, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, nemmeno al fine di negare di possedere la qualità di amministratore di fatto e il potere rappresentativo. Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nel giudizio di impugnazione dell’avviso Irpef del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, la definitività dell’accertamento societario derivante da omessa impugnazione o da vizi procedurali non impedisce al socio di contestare la stessa percezione dei redditi distribuibili.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP nei confronti di una società a ristretta base, cancellatasi dal registro delle imprese dopo la notifica di un processo verbale di constatazione. Gli atti impositivi erano notificati all’ex liquidatore, alla socio unica formale e, per conoscenza, a chi l’Ufficio riteneva amministratore di fatto. Successivamente l’Agenzia recuperava IRPEF e addizionali nei confronti dell’odierno ricorrente, sul presupposto della distribuzione degli utili extracontabili, considerandolo effettivo socio unico.

La C.T.P. di Roma accoglieva i ricorsi riuniti, rilevando l’estinzione della società e i vizi di motivazione. La C.T.R. del Lazio accoglieva invece l’appello dell’Ufficio con due distinte sentenze, una per ciascun anno di imposta. Avverso entrambe le pronunce il contribuente proponeva ricorsi per cassazione, riuniti dalla Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità dei ricorsi originari proposti contro gli avvisi societari, per difetto di legittimazione attiva. La questione attiene alla legitimatio ad causam, intesa come diritto potestativo di ottenere una decisione di merito in base alla sola allegazione, ed è preliminare a ogni statuizione sul merito, compresa la validità della notifica.

Il destinatario degli avvisi era esclusivamente la società. L’impugnazione proposta in proprio da chi agiva per far valere l’assenza del potere di rappresentanza non trova fondamento nell’interesse a contestare responsabilità o sanzioni, che trovano fonte nella violazione di obblighi inerenti alla carica e vanno accertate con atto specifico. La Corte ribadisce il principio della Cass. n. 12867/2025.

Quanto agli avvisi IRPEF, la Corte ricostruisce il regime dei rapporti tra accertamento societario e accertamento del reddito di partecipazione. L’annullamento dell’avviso societario per vizi di merito, con giudicato, ha carattere pregiudicante e travolge l’atto del socio. Tale effetto non si produce quando la definitività deriva da vizi del procedimento o da omessa impugnazione: in tali casi il socio può contestare anche la stessa percezione dei redditi distribuibili.

Nel merito, la Corte esclude il denunciato vizio di motivazione apparente: i giudici di appello avevano presente la fattispecazione e il ruolo del ricorrente, quale socio e amministratore di fatto, come emergente dal processo verbale. Il riferimento alla sola qualità di amministratore è qualificato mero errore materiale, non inficiante la decisione.

Infine, sulla cancellazione societaria, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013: si determina un fenomeno di tipo successorio, per cui i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci. Ne deriva la cassazione senza rinvio quanto agli avvisi societari e il rigetto quanto agli avvisi IRPEF.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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