Accorpamento consorzi bonifica Sicilia, permane la legittimazione sino alla chiusura della procedura (Cass. civ. Sez. V n. 26401 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accorpamento dei consorzi di bonifica previsto dall’art. 13 della legge della Regione Siciliana n. 5/2014 non comporta l’immediata estinzione degli enti accorpati, in assenza di una espressa previsione di soppressione e di una fase di liquidazione. La riunificazione costituisce il momento conclusivo di un procedimento di riorganizzazione, sicché i consorzi accorpati conservano legittimazione attiva e il potere di adottare gli atti di gestione, anche tributaria, sino al completamento del processo di accorpamento. La questione relativa alla perdurante esistenza del soggetto è rilevabile d’ufficio e non impone al giudice di stimolare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di questione di puro diritto.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica siciliano aveva emesso una cartella di pagamento per il contributo a titolo di opere irrigue relativamente a tre annualità, agendo quale mandatario senza rappresentanza del consorzio di nuova istituzione. Il contribuente impugnava l’atto e otteneva l’annullamento in primo grado.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello del consorzio, ritenendolo proposto da un soggetto giuridicamente non più esistente perché accorpato nel consorzio regionale. Il consorzio ricorre per cassazione con tre motivi, articolati sulla violazione del contraddittorio e sull’erronea declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112 cod. proc. civ., è infondato. La Suprema Corte ribadisce che l’obbligo di stimolare il contraddittorio non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto o miste che richiedono prove di contenuto diverso o attività assertiva in punto di fatto. La legittimazione attiva del consorzio è questione di puro diritto, risolvibile sulla base delle prove già acquisite e dell’interpretazione della normativa vigente.
Il secondo motivo è accolto. La Corte ricostruisce il quadro normativo regionale e regolamentare. L’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 ridefinisce gli ambiti territoriali mediante unificazione dei comprensori, istituendo il consorzio regionale orientale che accorpa i preesistenti consorzi. L’art. 19 del regolamento di organizzazione prevede che il nuovo consorzio succeda senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici e che ruoli, piani e affidamenti dei consorzi accorpati restino vigenti fino a diversa determinazione.
La Corte richiama la propria pronuncia n. 15351 del 2023, resa in altro contesto, e le ordinanze n. 6610 e n. 6611 del 2026, emesse in analogo contenzioso, che hanno riconosciuto la perdurante legittimazione dei consorzi accorpati. La lettera della norma non contempla un effetto estintivo contestuale all’istituzione del nuovo ente: la riunificazione è operazione che non postula di per sé l’immediata estinzione dell’ente accorpato.
In senso analogo si richiama la pronuncia n. 22104 del 2025, relativa ai consorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria, secondo cui l’estinzione si verifica solo a conclusione della procedura di accorpamento. Si esclude, pertanto, che ricorra un’ipotesi di delega di funzioni o poteri, esercitando il consorzio accorpato le attività affidategli sino alla definizione del processo di riunificazione.
Ne deriva che non era necessario che il commissario straordinario qualificasse il consorzio accorpato come mandatario senza rappresentanza. Anche a prescindere da tale indicazione, il ricorrente aveva il potere di emanare l’atto, per la sua sopravvivenza e il perdurante affidamento dell’attività, senza ricadute sul rapporto tributario. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.