Ottemperanza al giudicato e pagamento integrale delle spese di giudizio (TAR Sicilia n. 708 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato si estende alle statuizioni accessorie, comprese le spese di giudizio, che devono essere corrisposte in tutte le loro componenti. La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata per l’intero ricorso quando l’amministrazione abbia eseguito solo parte del comando, residuando l’inadempimento su voci espressamente previste dalla sentenza. Il giudice amministrativo, accertata la parziale inottemperanza, ordina il pagamento delle somme ancora dovute e, per il caso di persistente inerzia, dispone l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale aveva ottenuto dal TAR Sicilia, con sentenza n. 3073/2024, l’annullamento nei propri limiti di interesse del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico per gli aiuti alle imprese contro la crisi energetica. La decisione aveva riconosciuto il beneficio economico e condannato l’amministrazione regionale al pagamento delle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Passata la sentenza in giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando la mancata rielaborazione della graduatoria e l’incompleto pagamento delle spese. Nelle more, l’amministrazione ha corrisposto il contributo di € 12.589,34, senza però saldare integralmente le spese di giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato la funzione del giudizio di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, diretto ad assicurare l’effettiva esecuzione delle decisioni giurisdizionali passate in giudicato. Il giudice amministrativo accerta l’eventuale inadempimento e adotta le misure necessarie per dare attuazione al comando contenuto nella sentenza.

Quanto al beneficio economico, la documentazione versata in atti ha dimostrato che l’amministrazione ha medio tempore corrisposto la somma di € 12.589,34, corrispondente al contributo spettante in base alla corretta attribuzione del punteggio. Sotto tale profilo, dunque, il giudicato risulta eseguito e va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella domanda.

Residua invece l’inadempimento sulla statuizione relativa alle spese di giudizio. L’amministrazione ha corrisposto € 2.392,00, omettendo il pagamento dell’IVA sugli onorari, pari a € 526,24, e il rimborso del contributo unificato, pari a € 650,00, entrambi espressamente previsti dalla sentenza da eseguire. La decisione giurisdizionale, pertanto, non risulta integralmente eseguita.

Il ricorso è stato accolto per la parte residua, con ordine all’amministrazione di pagare le somme ancora dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Per il caso di inutile decorso del termine, su richiesta di parte, è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delega. Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, che il compenso graverà sull’amministrazione intimata e sarà liquidato con successivo decreto, e che la parcella andrà presentata nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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