Improcedibile il ricorso per cassazione senza relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 18004 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notifica a mezzo PEC. L’omissione non è sanabile con la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. La sanzione dell’improcedibilità non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU. Il principio della prova di resistenza non opera quando la notifica del ricorso sia avvenuta oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
Il Fatto
L’Ente Regionale Diritto Studio Universitario di Sassari aveva agito in giudizio contro il ricorrente per ottenere la restituzione di una somma versata a titolo di IVA e cassa previdenza. Il Tribunale di Sassari aveva accolto la domanda con ordinanza emessa ex art. 702-bis c.p.c.
La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, aveva rigettato l’appello proposto dal soccombente, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, risultando dagli atti la palese improcedibilità dell’impugnazione. Il ricorrente aveva notificato il ricorso in data 5.10.2020, dichiarando che la sentenza impugnata, depositata il 3.7.2020, gli era stata notificata il 7.7.2020, ma non aveva prodotto la relata di notifica.
Secondo il consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso attesta il fatto processuale e impegna la parte, quale manifestazione di autoresponsabilità, a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Sorge quindi l’onere di depositare, nel termine ex art. 369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica, senza possibilità di recuperare l’omissione con la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c., come affermato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e da Cass. n. 15832 del 2021.
La Corte ha escluso che la sanzione dell’improcedibilità violi gli artt. 24 e 111 Cost. e l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare, non oneroso né complesso, finalizzato a verificare nell’interesse pubblico la tempestività dell’impugnazione. Nel caso di specie, l’onere non era stato assolto: la copia depositata era priva della relata di notifica e la documentazione non era stata prodotta neppure dalla controricorrente.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità del principio della prova di resistenza, invocato dal ricorrente sulla scia di Cass. n. 11386 del 2019. Tale principio presuppone che la notifica del ricorso si sia perfezionata entro il termine lungo di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nella specie, la sentenza era stata pubblicata il 3 luglio 2020 e il termine scadeva il 2 ottobre 2020, mentre la notifica era avvenuta il 5 ottobre 2020, oltre tale arco temporale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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