Legittimazione del proprietario del centro commerciale e vicinitas commerciale (TAR Veneto n. 1473 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un centro commerciale, che abbia trasferito in affitto di ramo d’azienda le autorizzazioni commerciali ai singoli operatori, è legittimato a impugnare gli atti di pianificazione urbanistica e il titolo edilizio che assentono l’insediamento di nuove superfici di vendita nelle immediate vicinanze, in ragione della vicinitas edilizia e commerciale. La legittimazione si fonda sulla prova di un pregiudizio concreto al valore del compendio, derivante dall’incremento dell’offerta nel medesimo bacino d’utenza. Nel giudizio sull’accordo pubblico-privato e sulla variante al piano degli interventi, la valutazione del beneficio pubblico e della congruità delle opere poste a carico del proponente attiene a un potere di ampia discrezionalità amministrativa, il cui sindacato giurisdizionale non può essere sostitutivo. Non integra il parco commerciale, e non impone la pianificazione coordinata sovracomunale, l’aggregazione di esercizi collocati in strutture edilizie distinte dotate ciascuna di accesso indipendente alla viabilità pubblica.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un centro commerciale ubicato nel Comune di Selvazzano Dentro, nel quale operano diverse realtà commerciali, tra cui una media struttura di vendita alimentare. La stessa impugna gli atti che hanno assentito l’insediamento, nelle immediate vicinanze, di una nuova media struttura di vendita con superficie fino a 1.500 mq, mediante conversione della destinazione dell’area da residenziale a commerciale.

L’intervento deriva da un accordo pubblico-privato tra il Comune, il proprietario dell’area e una società promotrice, e prevede che, a fronte del mutamento di destinazione e della volumetria riconosciuta, il proponente realizzi opere pubbliche di miglioramento della viabilità. La ricorrente propone ricorso introduttivo e tre motivi aggiunti, censurando l’intera sequenza procedimentale, dalla delibera di adozione della variante urbanistica sino al permesso di costruire convenzionato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di difetto di interesse ad agire. Il proprietario della struttura commerciale esistente, titolare delle autorizzazioni commerciali trasferite in affitto di ramo d’azienda, agisce anche in ragione della vicinitas edilizia. Il danno allegato consiste nella paventata diminuzione del valore del compendio per l’incremento dell’offerta nel settore alimentare. La giurisprudenza amministrativa ammette che il titolare del centro commerciale sia legittimato, poiché il valore dell’asset è influenzato dall’incremento dell’offerta nel medesimo bacino d’utenza. La circostanza che il nuovo esercizio sia un discount, con fasce di prezzo differenti, non esclude il pregiudizio, poiché il consumatore diversifica i propri acquisti in più punti vendita.

Nel merito, il Collegio disattende le censure di incompetenza del commissario straordinario. Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, della L.R. 11/2004, l’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è recepito con il provvedimento di adozione. La normativa non prevede un passaggio preliminare di approvazione dell’accordo da parte del Consiglio comunale distinto dall’atto pianificatorio. Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell’art. 141 T.U. n. 267/2000, adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo, compresa la variante al piano degli interventi. Il Consiglio comunale neo-insediato ha poi confermato l’interesse pubblico in sede di approvazione definitiva, introducendo modifiche alle opere poste a carico dei proponenti.

Quanto al contributo straordinario, la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di interesse e per genericità. L’eventuale annullamento non precluderebbe la realizzazione dell’intervento. Nel merito, i valori comparati sono quelli delle aree prima e dopo l’intervento, dunque omogenei. Analogamente inammissibile è la censura di disparità di trattamento, formulata in termini generici e riferita a situazioni non identiche.

Le censure sull’incongruità del beneficio pubblico e sulla natura delle opere viabilistiche sono respinte. La valutazione attiene a un potere di ampia discrezionalità, non sindacabile in via sostitutiva. Le opere introdotte in fase di approvazione della variante migliorano complessivamente la viabilità della zona, e la doglianza è formulata in modo generico.

Infine, non ricorre il parco commerciale. Ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis, della L.R. 11/2004 e dell’art. 6 del regolamento regionale n. 1/2013, le strutture commerciali in questione hanno accessi indipendenti alla viabilità pubblica, sicché non si configura la grande struttura di vendita che imporrebbe la pianificazione coordinata sovracomunale. Il termine di dodici mesi previsto dall’accordo non è qualificato come essenziale ed è previsto nell’interesse delle parti. I terzi motivi aggiunti sono infondati, essendo stati versati in giudizio i documenti istruttori contestati. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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