Legittimazione al riesame cautelare reale per l’indagato non proprietario (Cass. pen. Sez. 3 n. 2287 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad impugnare il provvedimento che dispone una misura cautelare reale, ovvero che ne confermi l’applicazione, postula un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, individuato nella prospettiva della restituzione della cosa come effetto del dissequestro. L’indagato che non sia titolare del bene sottoposto a sequestro è legittimato a richiedere il riesame solo se vanti un interesse correlato alla rimozione del vincolo sulla propria posizione. Tale interesse è escluso in radice quando non sia contestata la natura pubblica del bene, poiché la sua restituzione non potrebbe comunque essere disposta in favore del ricorrente.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 1161 del R.D. n. 327/1942 (codice della navigazione), in relazione all’occupazione di un’area.
Avverso l’ordinanza di conferma, l’indagato proponeva ricorso per cassazione. Con il primo motivo deduceva la violazione di legge per l’erronea applicazione dell’art. 1161 R.D. n. 327/1942 e il vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, contestando la natura demaniale marittima dell’area e la sussistenza dell’elemento soggettivo. Con il secondo motivo lamentava il difetto di motivazione in relazione al periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il ricorrente, pur contestando la classificazione dell’area come demanio marittimo, non ne aveva mai disconosciuto la natura pubblica, ammettendo espressamente che l’area appartenesse al demanio dello Stato. Tale circostanza è stata ritenuta dirimente: poiché il bene è pubblico, alcuna restituzione allo stesso indagato potrebbe essere disposta all’esito del dissequestro.
La Corte ha ribadito il principio per cui la legittimazione ad impugnare un provvedimento cautelare reale spetta solo a chi vanti un interesse concreto ed attuale, da individuarsi nella possibilità di ottenere la restituzione della cosa, richiamando i precedenti delle Sez. 5 n. 52060 del 2019 e Sez. 5 n. 22231 del 2017.
Quanto alla richiamata decisione delle Sezioni Unite del 25 settembre 2025, la Corte ne ha escluso l’applicabilità al caso concreto, in quanto il ricorrente non aveva formulato alcuna deduzione circa un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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