Revoca della sospensione condizionale e anteriorità del reato successivo (Cass. pen. Sez. I n. 26269 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato, presupposto richiesto dall’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., si determina con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce. Ne consegue che la revoca è legittima quando il nuovo reato, pur commesso prima di tale irrevocabilità, sia stato giudicato con sentenza divenuta a sua volta irrevocabile e comporti il superamento del limite di pena di cui all’art. 163 cod. pen. La richiesta del pubblico ministero, già contenuta nell’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione, non viene meno per effetto delle diverse conclusioni rassegnate in udienza.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva revocato, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con una prima sentenza, divenuta irrevocabile, a seguito di una sopravvenuta condanna per un delitto in materia di stupefacenti, con superamento del limite di pena previsto dall’art. 163 cod. pen.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: la nullità dell’ordinanza per difetto di richiesta del pubblico ministero e la violazione dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., sul rilievo che il reato giudicato con la seconda sentenza era stato commesso dopo i fatti cui si riferiva la prima. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile in entrambi i motivi. Quanto al primo, la doglianza difensiva sovrappone il contenuto delle conclusioni rassegnate in udienza alla diversa questione dell’esistenza della richiesta originaria. Il pubblico ministero aveva ritualmente richiesto la revoca, determinando l’instaurazione dell’incidente di esecuzione: le successive conclusioni, con cui era stato prospettato il rigetto per un errore materiale sulla data di commissione del reato, non elidevano né rendevano inesistente l’atto introduttivo, incidendo solo sulla posizione assunta in fase conclusiva.
Il secondo motivo è giudicato aspecifico e comunque manifestamente infondato. La censura muove dall’assunto che il reato oggetto della sentenza sopravvenuta fosse successivo ai fatti giudicati con la sentenza che aveva concesso il beneficio, ma non coglie il parametro normativo rilevante. La Corte richiama il principio già affermato da Sez. I, n. 35563 del 10/11/2020, secondo cui l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, non a quella di commissione del reato cui essa si riferisce.
Applicando tale regola, non rileva la data di commissione del reato giudicato con la sentenza che aveva concesso il beneficio, ma la data in cui quella sentenza è divenuta irrevocabile. Nel caso concreto, la successiva condanna ha riguardato un delitto commesso anteriormente all’irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio e, comunque, nel quinquennio rilevante ai fini della revoca.
Per effetto della sopravvenuta condanna risultava altresì superato il limite di pena previsto dall’art. 163 cod. pen. Ricorrevano pertanto i presupposti per la revoca di diritto della sospensione condizionale. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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